Responsabilità medica: quando sussiste il concorso di colpa del paziente? Corte d'Appello, Roma
Il concorso di colpa del paziente (ex art. 1227 c.c.), consistito nell’essersi procurato la lesione che ha reso necessario l’intervento sanitario, riduce proporzionalmente la responsabilità del medico.
È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 1667 del 2015, resa nel delicato settore della responsabilità civile in campo medico, recentemente interessato da una serie di pronunce (da ultimo, la più importante del Tribunale di Milano del 17 luglio 2014) che vanno tutte nella direzione di un temperamento di tale forma di responsabilità al fine di arginare il noto fenomeno della “medicina difensiva”.
Nella fattispecie, la ricorrente riferiva di “essersi impigliata con l’anello del quarto dito della mano sinistra ad un cancello causandosi la lesione (consistita nello scuoiamento del dito)” dalla quale residuava, all’esito dell’ intervento sanitario, la deformazione anatomica del dito, la perdita di sensibilità e capacità di prensione, l’assenza di articolazione e cicatrici.
In primo grado, parte convenuta veniva condannata al risarcimento del danno (quantificato in € 82.240,86) in quanto “non appare inverosimile ritenere che una tempestiva e corretta diagnosi ed una tempestiva e corretta terapia avrebbero verosimilmente evitato l’evento negativo”.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dato atto che nel nostro sistema giudiziario, “il medico o la struttura sanitaria convenuta in giudizio dal preteso danneggiato ha ormai possibilità di scampo pressoché nulle” e ciò a causa di plurimi fattori quali “la totale dislocazione della responsabilità dal versante contrattuale”, il fatto che “l’obbligazione del medico e della struttura sanitaria è riguardata come obbligazione di risultato”, che “il nesso di causalità si scrutina in applicazione del parametro del più probabile che non”, e, infine, che “l’incertezza sul nesso di causalità ridonda in danno del medico”.
Pertanto, prosegue la Corte, pur non essendovi spazio per rigettare la domanda in ragione della mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed i postumi patiti dalla danneggiata “atteso il quadro della giurisprudenza di legittimità” in materia (si richiama, però, sul punto la sentenza milanese del 17 luglio 2014 ut supra citata), “i detti postumi sono il frutto quanto meno del concorso del fatto colposo della danneggiata, che per propria evidente negligenza –distrazione si è provocata lo scuoiamento del dito”.
Per tali ragioni, la misura del risarcimento è stata contenuta in € 16.000.