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Contratto concluso dal falsus procurator: l’inefficacia è rilevabile d’ufficio (Cass. Civ. SS.UU., s

Con la suddetta sentenza le Sezioni Unite Civili affrontano una questione di massima importanza relativa alla deduzione dell'inefficacia del contratto concluso dal "falsus procurator" e se sia tale da costituire una eccezione in senso stretto, che come tale sarebbe sollevabile solo ed esclusivamente dal falsamente rappresentato e soltanto nella fase iniziale del processo di primo grado, o se invece sia da intendersi come eccezione in senso lato, pertanto rilevabile d'ufficio e proponibile dalle parti per tutto il corso del giudizio di primo grado o anche per la prima volta in Appello.

Nella circostanza prospettata alle Sezioni Unite Civili si pone un problema di difetto di rappresentanza che ha comportato la non operatività dell'atto compiuto dal falsus procurator, infatti, i rappresentanti di F.A. e Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. hanno concluso, con due distinti contratti, un contratto di compravendita immobiliare e non tutto il prezzo dovuto dalla società acquirente ad F.A. è stato versato, nel senso che una quota è stata intesa come compensazione delle posizioni debitorie del venditore medesimo e altra, risulta sia stata trattenuta da Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. come concordato con i rappresentanti del venditore. Il venditore contesta la legittimità della compensazione richiedendo la restituzione degli importi ed afferma che non sono mai stati conferiti ai suoi rispettivi procuratori poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli necessari ai fini della conclusione del negozio traslativo. successivamente al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Bolzano con atto di citazione del 25/09/2007 di R.J. cessionaria di crediti di F.A., il medesimo Tribunale emette sentenza del 20/12/2010, accoglie la riciesta di condanna della Hypo al pagamento del corrispettivo residuo delle compravendite immobiliari, importo mai versato in quanto compensato con debiti di società terze.

Si evince dall'analisi del fatto per cui è causa, che in realtà i procuratori speciali venivano dotati del potere di compiere l'atto traslativo e le pertinenti attività di esecuzione ma, non certamente autorizzati a compiere il negozio abdicativo con rinuncia all'incasso di parte del prezzo in favore di soggetti terzi. La sentenza veniva impugnata il 25 gennaio 2011 da Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. la quale riteneva violato l'art. 112 del c.p.c. in quanto il Tribunale sollevava d'ufficio l'eccezione dell'inefficacia dell'accordo compensativo perchè erano stati superati i limiti del potere di rappresentanza dal momento che la parte attrice non si era mai preoccupata di dedurre che i rappresentanti di F.A. avessero concluso l'accordo eccedendo i poteri loro riconosciuti. In conseguenza della questione sollevata, tenendo presente anche il ricorso incidentale della R. relativamente al mancato saldo del prezzo di acquisto degli immobili, la Seconda Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 27/06/2014, ha rimesso gi atti al primo presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., relativamente alla considerazione se l'inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator potesse essere rilevata d'ufficio o solamente su eccezione di parte. Sul punto l'ordinanza di rimessione, ritenendo di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale l'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, sia da considerarsi non rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, dunque del falso rappresentato,viene disposta l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, anche perchè considerano l'eccezione non proponibile per la prima volta in appello.

Le Sezioni Unite Civili, analizzata la questione affermano che l'indirizzo interpretativo che considera l'inefficacia del contratto nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito, rientrando nel novero delle eccezioni di cui dispone la parte interessata, è stato messo in discussione di recente. Infatti, parte della dottrina ha affermato che lo stesso principio non sia coerente con il criterio generale della distinzione fra eccezioni in senso stretto e le eccezioni in senso lato, elaborato per le fattispecie estintive, modificative o impeditive. Secondo tale criterio tutti i fatti in qualche modo estintivi, modificativi o impeditivi possono essere oggetto di accertamento in autonomo giudizio, sono rilevabili d'ufficio e sono da considerarsi come eccezioni in senso lato, diversamente la rilevabilità su istanza di parte è relativa ai casi che sono espressamente previsti dalla legge o quelli in cui l'effetto si ricollega al diritto potestativo o alla fattispecie che darebbe luogo ad un'autonoma azione costitutiva.

Le Sezioni Unite evidenziano anche che se l'eccezione di inefficacia del contratto venga sottratta alla possibilità di rilevarla d'ufficio, e il soggetto interessato rimasto contumace non possa più sollevarla in appello, l'unico risultato che potrebbe aversi è la ratifica tacita indipendentemente dalla concreta esistenza di comportamenti o atti che comportino la volontà necessaria di ritenere efficace il contratto o incompatibile con il rifiuto, comportando un risultato contrario al diritto sostanziale. inoltre, secondo le medesime Sezioni Unite che laddove il terzo contraente deduca in giudizio un contratto stipulato con il rappresentante al fine di avere un riconoscimento e la tutela, per il rappresentato, dei diritti che derivino da quel contratto, consente di considerare come fondamento della propria pretesa non solo gli elementi di cui all'art. 1325 c.c., ma anche che il contratto medesimo sia stato concluso dal rappresentante autorizzato dal rappresentato a stipulare in suo nome, producendo effetti solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite dal rappresentante medesimo.

Diversamente il negozio concluso da chi agisce senza potere o da chi ne abbia ecceduto i limiti non produce effetti in capo al rappresentato nei confronti del terzo. Pertanto il principio che viene poi affermato che per l'esistenza del potere rappresentativo in capo al rappresentante è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente decida di far valere in giudizio, non costituendo eccezione e non ricadendo nelle preclusioni di cui agli artt. 167 e 345 del c.p.c. e che se il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, il giudice non può non tenerne conto anche nel caso in cui non ricorra la richiesta della parte interessata. Per il ricorso le Sezioni Unite Civili lo dichiarano inammissibile e che l'estinzione dell'obbligo di pagare il prezzo della vendita ha titolo sia nella reciprocità delle posizioni creditorie e debitorie delle due società e sia nel patto compensativo collaterale alla vendita. Pertanto cassata la censura rinviano alla Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.

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