top of page

Violenza per ottenere un credito non riconosciuto dall'ordinamento: è rapina (Cass. pen. sez. VI

Se la condotta violenta è diretta nei confronti di una persona diversa da quella ritenuta come debitrice, per far valere un diritto non riconosciuto dall'ordinamento giuridico, non sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma quello di rapina. E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 03/06/2015 n. 23678. Il caso vedeva un uomo, entrare nell'abitazione di due coniugi, stretti congiunti di colui che era debitore del soggetto agente per una cessione di stupefacenti, spingendo con forza la porta di ingresso dell'abitazione della coppia, spintonare contro il muro uno dei due ed impossessarsi di una catenina d'oro che quest'ultimo portava al collo, dopo avergliela strappata di dosso. La fattispecie di “ragion fattasi”, di cui all'art. 393 c.p., si può configurare solo nel caso, non sussistente nella fattispecie, in cui la condotta, fondata su un credito riconosciuto dall'ordinamento giuridico, fosse indirizzata nei confronti della persona ritenuta in buona fede come debitrice. L'elemento di differenziazione tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario con violenza alle persone è da rinvenire nell'elemento soggettivo, che per il secondo delitto consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, mentre per la rapina si concretizza nel fine di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile (Cass. pen., Sez. II, 22 novembre 2007, n. 43325). Come confermato dalla costante opinione giurisprudenziale di legittimità, si afferma che anche in presenza di una ragionevole opinione di esercitare un proprio diritto, allorché la violenza o la minaccia si estrinsechino in forme di tale forza intimidatoria che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la condotta risulta finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la ulteriore conseguenza che le modalità violente di tale condotta vengono ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 628 c.p. (tra le tante Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2015, n. 15245; Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2008, n. 38517) Pertanto, in determinate circostanze e situazioni, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se si estrinseca con ,modalità violente che denotano soltanto la volontà di impossessarsi comunque della cosa, e che fanno sfociare nel reato di rapina, integrando tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie delittuosa.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page