Lo script è tutelato dalla legge sul diritto d'autore? (Trib Torino ord. 08/04/2015)
Il fatto
Un art director invocava la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell’agenzia pubblicitaria sua ex datrice di lavoro dolendosi del mancato riconoscimento del diritto morale d’autore su uno spot commissionato all’agenzia da parte di un’importante casa automobilistica.
Il ricorrente, nella domanda, rappresentava di essere “autore” dell’idea creativa alla base dello spot, idea consistente in uno “script” - esposto in una riunione con altri dipendenti dell’agenzia pubblicitaria - al quale era stato dato seguito soltanto successivamente, quand’egli si trovava già in cassa integrazione. Rappresentava, inoltre, che lo spot sviluppato sulla base del suo script era risultato vincitore di importanti premi internazionali del settore.
Chiedeva, quindi, preannunziando azione di merito diretta a far accertare la propria qualità di autore o coautore dello spot, che il Tribunale adito provvedesse d’urgenza a: 1) ordinare all’agenzia pubblicitaria di rettificare, presso l’Organizzazione del Festival di Cannes, lo spot in esame indicando il ricorrente quale autore o coautore, e chiedendo l’attribuzione del relativo riconoscimento; 2) ordinare all’agenzia pubblicitaria di procedere ad analoga rettifica presso ogni altra organizzazione presso cui il medesimo spot fosse in concorso; 3) ordinare all’agenzia pubblicitaria di informare di tali rettifiche il proprio personale interno e la casa automobilistica committente dello spot.
Lo script può essere considerato “opera” tutelata dalla legge sul diritto d’autore?
Il Tribunale di Torino, prendendo le mosse da un’analitica riflessione in ordine alla tutelabilità dello spot (o filmato pubblicitario) come opera dell’ingegno, approda all’esame della specifica questione della tutelabilità dello “script” intendendosi per tale la sintesi delle idee alla base dello spot espresse in fase di progettazione ed in seguito realizzate nel filmato pubblicitario finale.
Se, da un lato, non può revocarsi in dubbio che il filmato pubblicitario costituisca un’opera dell’ingegno compiuta e “protetta” dalla legge sul diritto d’autore, maggiore perplessità desta la “tutelabilità” dello script. Invero, il Tribunale di Torino si prefigge non tanto l’obiettivo di stabilire se, in termini generali, uno script sia tutelabile come opera dell’ingegno ma se, nel caso specifico, lo script, alla luce dei suoi contenuti e della sua relazione con lo spot finale, valga ad individuare il suo autore come autore dell’opera finale (e protetta), cioè dello spot (o filmato pubblicitario).
La decisione
Il Tribunale Piemontese accoglie la domanda del ricorrente considerando che, nonostante l’apprezzabile diversità tra alcuni elementi dello script e quelli presenti nel filmato pubblicitario finale, le idee fondanti dello spot rimangono pressoché invariate; tali sono i destinatari del messaggio, le modalità di presentazione del prodotto, l’ambientazione, la voce narrante, lo svolgimento della storia, la battuta finale.
Da tali considerazioni non può che derivare il riconoscimento della paternità dello spot in capo al ricorrente, che ha fornito un contributo necessario e determinante alla realizzazione dello spot.