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Decreto ingiuntivo: le Sezioni Unite chiariscono il concetto di ''nuovo documento''

La recente sentenza delle Sezioni Unite, qui analizzata, pone fine al contrasto giurisprudenziale in ordine alla qualifica di documento nuovo dell’allegato al ricorso per ingiunzione, non prodotto in sede di opposizione, ma depositato in appello.

La Corte anzitutto richiama il quadro normativo formatosi a seguito dell’introduzione del regime delle preclusioni, attuato con la novella al codice di procedura civile del 1990 entrata in vigore nel 1995; più precisamente ricorda che, a differenza del regime previgente, il testo dell’art. 345 c.p.c. – introdotto con la richiamata riforma – non permetteva la produzione di nuovi documenti in appello, salvo il caso in cui fossero stati indispensabili ai fini della decisione, ovvero non si fossero potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte.

Nel 2012 la norma ha subito un’ulteriore restrizione, limitando l’allegazione al solo secondo caso sopra richiamato.

Muovendo da tale assetto normativo, la Corte ha esaminato i due distinti orientamenti formatisi.

Da un lato, per un primo orientamento (Cass. Civ. 19992/2004; 8955/2006; 17603/2013) si affermava l’autonomia della documentazione depositata in sede monitoria, con la conseguenza che - a differenza di quanto avviene per il fascicolo di ufficio – l’acquisizione al giudizio di opposizione non può essere automatica e pertanto la mancata produzione comporta che di tali documenti l’Autorità giudicante non potrà tener conto. Allo stesso modo il difetto di produzione del fascicolo di parte del primo grado in appello determina l’impossibilità di riesaminare la posizione sulla base della documentazione ivi contenuta.

Dall’altro lato, per un secondo orientamento giurisprudenziale (Cass. 11817/2011) si tracciava invece una linea di continuità tra il giudizio sommario e la successiva fase di cognizione piena, sorta in seguito ad opposizione, con la conseguenza che la documentazione prodotta in sede monitoria, ancorché non prodotta in primo grado, non può considerarsi nuova se depositata solo in appello.

L’intervento delle Sezioni Unite, muovendo dall’interpretazione del nuovo testo dell’art. 345 c.p.c., aderisce a questo secondo orientamento.

Le ragioni addotte dalla Corte si fondano, anzitutto sul fatto che la richiamata norma utilizza l’espressione “ampia” di documenti nuovi, dovendo intendersi per nuovi tutti quelli non prodotti in precedenza. Quindi, tenuto conto che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento devono restare a disposizione della controparte fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, non possono ritenersi nuovi, perché esposti già dalla fase sommaria del giudizio al contraddittorio delle parti.

La soluzione derivante dall’interpretazione letterale trova poi conferma, secondo la tesi esposta nella pronuncia, sia sul piano teleologico che quello sistematico.

Infatti la ratio del regime delle preclusioni introdotto nel 1990 fu quello di evitare ritardi determinati dalla produzione – e conseguente nuova valutazione ad opera delle parti e del giudice – di documenti mai prodotti prima. Ma se i documenti hanno già subito un simile vaglio, non vi sarebbe ragione per non ammetterli.

In secondo luogo i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso implicano che una volta acquisiti i documenti questi lo siano in via definitiva (principio di non dispersione della prova).

D’altro canto, l’art. 638 c.p.c. impone il divieto al ricorrente di ritirare il proprio fascicolo durante la pendenza del termine di opposizione e l’art. 169 c.p.c., da interpretarsi estensivamente anche nei giudizi sommari, richiede l’autorizzazione del giudice per il ritiro del fascicolo. Pertanto il Giudice, nel decidere, disporrà di tutta la documentazione (sia di quella prodotta in sede sommaria, che di quella prodotta in sede di opposizione)

La circostanza per cui il nostro ordinamento non preveda una norma che espliciti la necessità di trasmissione del fascicolo d’ufficio con allegato quello di parte del monitorio è da rinvenirsi – secondo la Corte – nell’unicità dell’ufficio stesso. Infatti non esiste una norma in tal senso neppure in tema di giudizi di impugnazione da proporsi dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza (revocazione; opposizione di terzo).

Nel quadro interpretativo formatosi, ponendo il caso patologico in cui non si sia potuto decidere in primo grado sulla base dei documenti prodotti con la richiesta di ingiunzione, in sede di appello tali documenti sono quindi ammissibili, perché –come si è detto – non possono considerarsi nuovi.

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