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Messa alla prova: nuove norme non applicabili ai processi in cui il dibattimento è già aperto (Cass.

L'istituto di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato maggiorenne, introdotto dalla legge n. 67 del 28/04/2014, è stato oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte che ha negato l’abnormità dell’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’istanza di messa alla prova perché, al momento di entrata in vigore della legge, la fase dibattimentale era già iniziata.

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l’abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui introduce un limite temporale alla proponibilità della richiesta di messa alla prova in virtù del fatto che la relativa legge fosse entrata in vigore successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Ciò determinava, a detta del ricorrente, una disparità di trattamento tra imputati il cui processo risulti pendente nella fase anteriore la dichiarazione di apertura del dibattimento e imputati il cui processo si trova in una fase più avanzata.

Il ricorrente fondava le sue ragioni essenzialmente sul fatto che, in assenza di norme transitorie, nei processi a citazione diretta, come quello in esame, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata anteriore all’entrata in vigore della L. 67/2014, la richiesta di messa alla prova dovrebbe ritenersi ammissibile fino al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 464 bis,c. II, c.p.p. che prevede che “La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 o 422, o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio”.

La Suprema Corte, nel rilevare preliminarmente che la oggettiva mancanza di norme transitorie in materia “comporta inevitabilmente che ogni criterio che venga adottato per individuare un momento diverso per l’utile preposizione della domanda di messa alla prova, finisca per assumere inammissibili connotati di arbitrarietà...”, afferma che la stessa mancanza di disciplina transitoria rappresenta una scelta non sindacabile del legislatore nella misura in cui non determini conseguenze irragionevoli.

Quindi, nel richiamare precedenti pronunce, i giudici di legittimità hanno ribadito l’orientamento secondo il quale è legittimo il provvedimento del giudice che ritiene tardiva l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova proposta successivamente all’apertura del dibattimento, laddove la stessa apertura sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della L. 67/2014 (Corte di Cass, sez. VI, sent. n. 47587/2014).

Al riguardo, gli ermellini hanno evidenziato come la questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 bis, c. II, c.p.p., sollevata per contrasto con l’art.3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, quando sia già decorso il termine ultimo previsto dalla norma per la presentazione dell’istanza, sia stata dichiarata manifestatamente infondata dalla Corte Costituzionale in quanto si tratta di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non sindacabile perché non palesemente irragionevole.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ritenendo non abnorme la decisione impugnata, così conclude: “sicuramente irragionevole parrebbe il criterio da adottare secondo l’interpretazione proposta dal ricorrente che, dando tempo all’interessato di richiedere la messa alla prova sino a che non sia intervenuta la decisione di primo grado, consentirebbe allo stesso di operare le scelte per lui più convenienti a seconda dell’andamento e degli sviluppi dell’istruzione dibattimentale, sino a quel momento tenutasi.”

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