Messa alla prova non è pregiudicata dalla contestazione di una aggravante ad effetto speciale (Cass.
Si deve escludere che la contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale possa precludere l'applicabilità dell'istituto della messa alla prova, qualora il reato sia punito con una sanzione edittale non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 luglio 2015, n. 32787.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza in commento, lo scopo primario dell'istituto della messa alla prova, introdotto dall'art. 3 della l. 67/2014, “consiste nella deflazione delle pendenze penali attraverso la individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del reato da concretare mediante una definizione, alternativa ed anticipata, della vicenda processuale” (Cass. pen., Sez. VI, 09/12/2014, n. 6483).
L'art. 168-bis c.p., al suo primo comma, subordina l'applicabilità dell'istituto ai reati punibili con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore, nel massimo, ad anni quattro, senza che vi sia alcun riferimento alla incidenza di eventuali circostanze aggravanti.
I giudici evidenziano, in merito, che laddove il legislatore ha voluto che si tenesse conto delle circostanze aggravanti lo ha espressamente previsto, basti considerare, ad esempio, l'art. 4 c.p.p., in tema di competenza, il quale fa esplicito riferimento alla incidenza da ascrivere alle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa ed a quelle ad effetto speciale.