Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profitto (Cass. pen. SS.UU
La prescrizione del reato non ferma la confisca. E' quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21/07/2015, n. 31617, con la quale gli ermellini sono stati chiamati a stabilire se, sulla base dell'art. 240, c. 2 n. 1 c.p., nonché art. 322-ter c.p., possa essere disposta la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato nel caso in cui il processo si chiuda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione.
Sul punto, i giudici, dopo aver attentamente esaminato la giurisprudenza nazionale e comunitaria ed avere evidenziato i contrasti che si sono succeduti in merito, hanno affermato che la confisca del prezzo del reato non rappresenta una vera e propria pena, come tale non presupponente un giudicato formale di condanna come unica fonte adatta a svolgere le funzioni di titolo esecutivo: quello che risulta necessario è che la responsabilità sia stata accertata con una sentenza di condanna, sebbene il processo si sia concluso con una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Ma entro quali limiti? La prescrizione, continuano i giudici, per poter conservare la misura della confisca, deve essere una forma di conclusione del giudizio “neutra” in termini di affermazione di responsabilità.
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, affermano il seguente principio di diritto: “Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240 c. 2 n. 1 c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudicio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato”.
Inoltre, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito dal denaro, la confisca delle somme di il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato.