Procura inesistente? Il vizio è sanabile (Trib. Milano sez. XIII civ. sent. 25/02/2015)
E’ possibile estendere la previsione del novellato art. 182 c.p.c. anche all’ipotesi di inesistenza o di mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo.
Questo il principio di diritto applicato nell’ordinanza in commento, emessa nell’ambito di un giudizio nel quale la procura speciale è stata conferita da una società diversa da quella ricorrente e, per l’effetto, è stata ritenuta “inidonea a conferire un valido ius postulandi in capo al difensore”.
Il tribunale di Milano, nel decidere, ha aderito alla prevalente giurisprudenza di legittimità in materia (si veda la recente Cass. n. 23166/2014), che più volte ha confermato la possibilità di estendere la previsione del novellato art. 182 c.p.c. anche all’ipotesi di inesistenza o di mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo.
Si tratta, peraltro, di interpretazione maggiormente conforme alla volontà legislativa sottesa alla legge n. 69/2009 (che ha riformulato la norma in questione), ovvero privilegiare la conservazione della validità del rapporto processuale.
Tale interpretazione è stata avallata anche dalle Sezioni Unite (n. 9217/10), che hanno elaborato il principio, richiamato nella presente ordinanza, per il quale “l'art. 182 c.p.c., c. 2, (…) dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”.
Concludendo, nella fattispecie, vista la irregolarità della procura speciale contenuta nell’originale del ricorso (in quanto rilasciata da soggetto diverso da quello titolare del diritto in contesa) il giudice ha assegnato al ricorrente termine per la sua sanatoria.