Contratti conclusi con modulari: la clausola sulla durata non è vessatoria (Cass. Civ. sez. VI sent.
Inserire un termine di durata in relazione ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica, predisposto su moduli o formulari, non rappresenta una clausola particolarmente onerosa: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza 03/09/2015 n. 17579.
La vicenda riguarda un contratto di noleggio di apparecchiature da gioco in cui il noleggiante si impegnava a mantenerle installate nel proprio locale per la durata di cinque anni. Nondimeno, il titolare del bar, sottoscrittore del contratto, anteriormente alla scadenza concordata, installava nuove apparecchiature appartenenti ad una diversa azienda. La controparte, proprietaria delle macchinette noleggiate in esclusiva nel locale, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. La parte convenuta, tra le altre difese, eccepiva la vessatorietà della clausola che stabiliva in un quinquennio la durata del contratto senza possibilità di recesso anticipato, in quanto inserita in condizioni generali di contratto, non espressamente sottoscritta né oggetto di specifica contrattazione tra le parti.
Il giudice di primo grado e quello di appello rigettavano la richiesta di risarcimento del danno considerando vessatoria la clausola contenuta su un modello prestampato sottoscritto al momento della consegna; anche perché il richiamo alla clausola avveniva solo con l’indicazione del numero e non per esteso.
Orbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, la clausola che stabilisce la durata del contratto non rientra tra le clausole che pongono in capo all’aderente «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto» (art. 1342 c.2 c.c.). Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’indicazione della durata in un contratto ad esecuzione continuata o periodica non rientra tra le clausole particolarmente onerose. Essa non attiene alla «tacita proroga o rinnovazione del contratto» poiché riguarda la durata. Non si tratta neppure di una clausola che imponga «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni» giacché afferisce alla normale regolamentazione del contratto. Per i supremi giudici devono considerarsi onerose quelle clausole che impediscono di sollevare eccezioni che, in un contratto individuale, potrebbero proporsi. Il divieto di recedere prima della scadenza contrattuale, dunque, non può considerarsi clausola onerosa ma normale e conforme alla natura del rapporto.
La Corte, inoltre, sostiene che sottoscrivere un contratto contenuto in una “Bolla di consegna” sia una pratica ambigua ma usuale in ambito commerciale di per sé sola insufficiente ad escludere che la parte convenuta ignorasse il contenuto della clausola.
In conclusione, la clausola che contenga la determinazione della durata del rapporto, inserita in un contratto sottoscritto mediante moduli o formulari, non rientra tra le clausole vessatorie che attengono alla tacita proroga o rinnovazione del contratto, poiché afferiscono alla durata e non già all’obbligo di prorogarne la scadenza.