Proposta irrevocabile di acquisto è inefficace se non vi è adesione o procura scritta (Trib. Taranto
Nella circostanza ricorrente in sentenza, si analizza l'importanza della forma scritta quando questa è imposta o richiesta "ad substantiam", come per l'ipotesi in oggetto di compravendita di immobile, e delle conseguenze che ne derivano laddove questa non sia rispettata.
Nella circostanza per cui è causa, per la quale vi è stata sentenza, il Tribunale di Taranto, in considerazione di alcuni principi fondamentali, ha analizzato il ricorrere di determinati elementi, come essenziali, così come previsto dal nostro codice civile, pertanto il venir meno degli stessi, ne determina l'inefficacia. In particolare, nella predetta circostanza, si pone all'attenzione del medesimo Tribunale, II Sez., la valutazione della forma quale elemento tra quelli previsti per il contratto. Quest'ultima, la forma, così come disposto dall'art. 1325 c.c., è un requisito del contratto, qualunque esso sia, laddove sia prescritta dalla legge. Altresì dalla legge viene disposto se la forma scritta debba essere intesa "ad probationem" o "ad substantiam" con tutte le conseguenze che ne derivano se la prescrizione medesima non venga rispettata. Dal momento che nella situazione verificatasi, la forma prevista per l'accettazione, intesa come conclusione del contratto, è quella scritta "ad substantiam" ex art. 1326 c.c., il venir meno della stessa, comporta l'inefficacia della proposta medesima con conseguente revocabilità della proposta. Infatti, nella situazione specifica, la parte attrice, con atto di citazione notificato in data 08/09/2009, conveniva in giudizio l'Immobiliare M. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante p.t., ed il sig. A. I..
L'attore li citava perché veniva meno l'efficacia della proposta irrevocabile dal momento che sottoscriveva in data 16/03/2009 una proposta irrevocabile di acquisto, avente ad oggetto un appartamento che era di suo gradimento, il vincolo di irrevocabilità sarebbe scaduto in data 31/03/2009, inoltre, i comproprietari dell'appartamento erano ben cinque e di questi erano state raccolte solo due accettazioni scritte.
In conseguenza della situazione verificatasi, il sig. L., parte attrice, inviava con raccomandata del 09/04/2009, la sua volontà di recedere dal contratto, chiedendo ai due convenuti, prima che si instaurasse il giudizio, la restituzione della somma anticipata ed incassata dal beneficiario dell'assegno a titolo di caparra, sostenendo anche che mancava il certificato di abitabilità dell'appartamento stesso.
A tale richiesta rispondeva, costituendosi, la controparte, la Immobiliare M. s.a.s., con comparsa di costituzione e risposta chiedendo di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione della caparra confirmatoria, come anche l'avvenuta accettazione della proposta d'acquisto con conseguente perfezionamento del contratto preliminare, facendo altresì accertare l'inadempimento del sig. L..
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 25/11/2009, anche il sig. Ippolito che chiedeva il rigetto della domanda attorea e la dichiarazione di regolare accettazione della proposta di acquisto con inevitabile perfezionamento del contratto preliminare ed in ultimo l'inadempimento contrattuale dell'attore. Istruita la causa e precisate le conclusioni delle rispettive parti, il Giudice alla luce degli artt. 1326, 1350-51 e 1392 del c.c., ritiene di dover accogliere la richiesta di parte attrice dichiarando l'inefficacia del vincolo di irrevocabilità dal momento che, come sostenuto da altra SC, la procura deve essere scritta.