Assicurazione non obbligatoria: la parte, per i danni alle cose, può solo citare il responsabile civ
Nella decisione in esame il Tribunale di Napoli si pronuncia in modo diametralmente opposto rispetto al Giudice di Pace di Ischia, prendendo in esame l'art. 123 del d.lgs. 209/2005 e dunque la disciplina prevista in materia di assicurazione anche in relazione alla possibile azione esercitabile ai fini del risarcimento dei danni a cose.
Nella circostanza il giudice di pace aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti da un'imbarcazione da diporto in conseguenza di un sinistro imputabile alla condotta negligente del comandante di un'altra imbarcazione; aveva quindi condannato al risarcimento il proprietario del natante responsabile del sinistro ed il suo assicuratore.
Il Tribunale di Napoli accoglie l'appello proposto dall'assicuratore, soffermandosi in particolare sull'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'appellante.
La controversia riguarda l'ammissibilità dell'azione diretta ad ottenere il risarcimento per i soli danni a cose; si tratta quindi di una questione relativa ad un requisito preliminare che non altera in alcun modo il thema decidendum della domanda.
Al riguardo, ricorda il Tribunale, l'art. 123 del d. lgs. 209/05 stabilisce che “Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 c.c., compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona ..”.
E' quindi evidente che la norma limita l’obbligo dell’assicurazione, nel caso di natanti, alle sole ipotesi di danni alla persona con esclusione di quelli a cose.
Sulla base di questa premessa il Tribunale di Napoli accoglie l'appello dichiarando inammissibile la richiesta risarcitoria proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice, condannando la parte appellata al pagamento delle spese processuali.