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Revisione della patente: insufficiente la motivazione che richiama solo il sinistro stradale (TAR Em

Il T.A.R. dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento che impone la revisione della patente di guida a carico del conducente responsabile di un sinistro non è sufficientemente motivato qualora faccia riferimento al solo fatto dell’incidente, senza richiamare ed esplicitare altre circostanze.

La sentenza n. 977, depositata il 09/11/2015 dalla Prima Sezione del Tribunale felsineo, infatti, ha accolto il ricorso proposto da un cittadino che si era visto disporre la revisione del proprio titolo autorizzatorio per la conduzione dei veicoli a seguito di un sinistro dallo stesso causato (nella fattispecie questi non aveva dato la precedenza ad un motociclo proveniente dall’opposta corsia di marcia); questo accadimento aveva ingenerato nell’Amministrazione procedente (l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna) il dubbio che il guidatore non fosse più in possesso dei necessari requisiti di integrità psico-fisica volti a garantire la sicurezza nella circolazione stradale, così come prescritto dall’art. 128 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Tale norma stabilisce che "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica” (c. 1); in particolare, per quanto concerne le conseguenze di un sinistro, il comma 1-ter così dispone: “E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al c. 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.

Premesso che nella fattispecie decisa dal T.A.R. emiliano non si versava nell’ipotesi della disposizione legislativa da ultimo riportata poiché l’infrazione riscontrata (art. 41 c. 9 C.d.S.) non prevede la sanzione accessoria della sospensione del documento, si osserva che il provvedimento impugnato si limitava ad affermare la carenza dei requisiti su citati sulla base del solo fatto di aver causato lo scontro, senza altri elementi utili ad evidenziare le ragioni per le quali il ricorrente avesse inequivocabilmente perduto le indispensabili attitudini di cui sopra.

Da qui l’impugnazione del provvedimento innanzi al Giudice Amministrativo, il quale ha deciso per l’annullamento dell’atto proprio perché risultato carente di adeguata giustificazione.

Dall’analisi di quanto enunciato dai Giudici bolognesi si evince che, ancorché non vi fossero dubbi sulla responsabilità del guidatore per la violazione commessa, tale circostanza non poteva giustificare da sola la necessità che questi si sottoponesse alla revisione della patente: a tal fine sarebbe stato, invero, doveroso fornire un più corposo supporto motivazionale, in grado di comprendere compiutamente le ragioni sottese all’asserito deficit di capacità tecnica in capo al conducente del veicolo: nella sentenza in commento è dato leggere in proposito che “l’adozione di detta misura richiede in ogni caso una motivazione, ancorché stringata, sulle circostanze che inducano a revocare in dubbio l’idoneità psico-fisica o la capacità tecnica relativa alla guida dei veicoli (v. Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2013 n. 4300), giacché il mero accadimento del sinistro, ancorché in presenza di feriti, non può essere considerato un presupposto di per sé sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio circa la permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’adeguata motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano, distinguendola, la singola fattispecie (v., ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 05/05/2014 n. 759)”, mentre l’Amministrazione si era meramente “limitata a far menzione dell’infrazione contestata al ricorrente (art. 41 c. 9 C.d.S.), senza fornire elementi rivelatori delle ragioni per le quali quel fatto, oltre ad integrare una violazione delle norme del Codice della Strada, implicasse altresì una verifica circa la permanente idoneità tecnica dell’interessato”.

Nella decisione in esame si precisa inoltre che la revisione della patente di guida di cui all’art. 128 c. 1 C.d.S., sulla scorta di quanto affermato da numerosi precedenti giurisprudenziali, si caratterizza “non come una sanzione amministrativa, bensì come provvedimento non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale e, dunque, come misura cautelare volta a sottoporre il titolare della patente di guida ad una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e di quella tecnica alla guida, entrambe richieste non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 18/03/2011 n. 1669)”. Anche sotto questo punto di vista l’illegittimità dell'ordine di revisione traspariva dalla lacunosa motivazione del provvedimento impugnato, tanto più che non erano specificate le responsabilità ulteriori ascrivibili al conducente del veicolo, tali da suggerire l’opportunità di non consentirgli la guida fino all'esito positivo del defatigante iter necessario per riottenere l’abilitazione.

Il medesimo principio è stato applicato in una nutrita serie di precedenti giurisprudenziali: si veda ad esempio T.A.R. Trento, sent. n. 10 del 14/01/2015, secondo cui “dal provvedimento con il quale viene prescritta la revisione della patente di guida devono emergere le ragioni su cui poggiano gli asseriti “dubbi”. Più precisamente, la giurisprudenza ritiene che non una qualsiasi violazione al codice della strada possa dar luogo a revisione della patente, ma occorre che vi siano o profili di obiettiva gravità della (anche singola) condotta, avendo riguardo ai contesti di tempo e di luogo, o reiterate violazioni. Si veda, in particolare, da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16/10/2014, n. 2478, che ha affermato che “un qualunque incidente avvenuto, pur in presenza di feriti o contusi, di per sé non integra il ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica, se tale deduzione non è sorretta da un'idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati”; ma anche T.A.R. Piemonte, 05/05/2014, n. 759; T.A.R. Marche, sez. I, 25/02/2014, n. 277; T.A.R. Sardegna, sez. I, 07/02/2013, n. 107; T.A.R. Toscana, sez. II, 02/03/2011, n. 392; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 28/03/2011, n. 284). Anche il Consiglio di Stato ha affermato che "una sola infrazione alle norme del codice della strada, in specie quando all'evidenza non di particolare gravità, non può costituire, di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente; trattandosi, invero, di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino, si impone una adeguata motivazione in particolare laddove la natura e le circostanze dell'infrazione non siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128. Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione si limita a fare menzione dell'infrazione contestata, la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dell'idoneità tecnica" (cfr. sentenze della Sez. VI 01/09/2009, n. 5116, e 09/04/2009, n. 2189)” oppure la sentenza n. 208 depositata il 03/02/2015 dalla Seconda Sezione del T.A.R. Toscana, laddove si rimarca che “La giurisprudenza del Giudice amministrativo (tra le più recenti, si vedano T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29/10/2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 09/09/2013 n. 1848; T.A.R. Marche 11/07/2013 n. 566) e della Sezione (T.A.R. Toscana sez. II, 02/03/2011 n. 392) ha rilevato più volte come il mero fatto inerente l'accadimento del sinistro non possa <<essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie>> (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29/10/2013 n. 988). Nel caso di specie, la motivazione apposta all’atto si limita ad un sintetico richiamo dell’incidente stradale avvenuto in data 26/01/2014 sull’autostrada A/12 (e che vedeva la perdita di controllo del veicolo a parte della ricorrente, con successiva <<doppia collisione contro il muro posto sul margine>> e successivo ribaltamento, con feriti) e non sono, neanche sinteticamente, indicate le ragioni che hanno portato l’Amministrazione a ravvisare nel comportamento tenuto dalla ricorrente un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida.

In buona sostanza, si può affermare che il fatto di aver causato un sinistro, anche recante conseguenze di un certo rilievo, può al massimo assurgere ad indizio della perdita dei requisiti di perizia nella guida ma, salve ulteriori specificazioni, ma non può dare, per sé solo, la certezza che tale perdita si sia verificata.

Sennonché, per completezza, si ritiene opportuno segnalare come residui la possibilità che il resoconto attestante le modalità di svolgimento del sinistro possa essere considerato sufficiente per disporre l’applicazione dell’art. 128 c.1 C.d.S.; ciò a condizione che sia corredato da adeguata motivazione, ovvero che si possa fondatamente sostenere che l’incidente costituisca senza dubbio sintomo della pericolosità del suo autore; nei repertori si rinviene infatti quanto segue: “nessun rilievo assume la circostanza che il provvedimento si fondi su particolari circostanze di fatto che giustificherebbero la condotta di guida della quale il ricorrente si è reso responsabile. Considerata la dinamica del sinistro come risultante dalla documentazione in atti, la Motorizzazione ha legittimamente esercitato il potere-dovere di disporre la revisione della patente in quanto il comportamento dell’interessato ha determinato ragionevoli e motivati dubbi in ordine alla persistenza dei richiamati requisiti, avendo dimostrato, in relazione all’incidente occorso, imperizia e scarsa conoscenza delle norme sulla circolazione stradale come, del resto, si evince dall’ampia motivazione del provvedimento impugnato, da cui risulta che il ricorrente, nell’attività di guida di cui al sinistro, violando “precisi obblighi prescrittivi imposti dalle norme della circolazione (in specie l’obbligo di cedere la dovuta precedenza a destra nell’eseguire una manovra di svolta a sinistra per accedere a spazio privato) ha posto in essere un comportamento che contrasta, in tutta evidenza, la necessità sociale di garantire la massima sicurezza nella circolazione dei veicoli e dei pedoni confermando, col proprio comportamento concludente, la spiccata inadeguatezza delle conoscenze tecniche che devono presiedere le attività di guida, soprattutto per ciò che riguarda la conoscenza ragionata della segnaletica e delle norme di comportamento oltre che, ovviamente, la perfetta consapevolezza dei rischi specifici in danno degli utenti della strada, provocati da singoli comportamenti omissivi nella condotta di guida ovvero l’uso improprio del mezzo meccanico” (Cons. di Stato, Sez. I, parere n. 1614 del 19/05/2014); “deve ritenersi che il provvedimento impugnato, benché motivato sinteticamente in relazione alle modalità dell’occorso, dia conto delle ragioni (sinistro mortale causato da omessa concessione della precedenza) che giustificano senz’altro l’insorgenza del ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica e tecnica del ricorrente alla guida, non potendosi ritenere che il tempo trascorso dall’evento, senza ulteriori contestazioni, costituisca di per sé solo circostanza idonea a certificare la persistenza dei requisiti richiesti per la guida” (T.A.R. Veneto, sent. n. 998 del 06/10/2015); “nessuna censura si ravvisa nella decisione dell’amministrazione, atteso che l’essere stati coinvolti in un sinistro stradale con una motocicletta, per avere valicato la doppia striscia continua presente sulla strada costituisce violazione assai grave del codice della strada e quindi condotta certamente sufficiente ad ingenerare il dubbio del permanere in capo al ricorrente dei requisiti di idoneità alla guida” (T.A.R. Lecce, Sez. I, sent. n. 2780 del 14/11/2014).

Ecco pertanto che, in presenza di un provvedimento come quello oggetto della sentenza in commento, occorre verificare attentamente se lo stesso sia congruamente motivato; è infatti ben possibile che anche una sola infrazione alle regole della circolazione stradale possa legittimare la richiesta di sottoporre il malcapitato alla revisione della patente, valutate anche la gravità della violazione e le conseguenze che la stessa ha comportato, il tutto rapportato alla concreta situazione di fatto nella quale è occorso il sinistro.

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