Condominio: la richiesta del ripristino dell’impianto centralizzato non è atto emulativo (Cass. Civ.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, si è espressa in materia di atti emulativi in una controversia condominiale. Nel caso di specie, una condomina conveniva in giudizio il condominio al fine di ottenere l’immediato ripristino dell’impianto centralizzato di riscaldamento, disattivato con una delibera assembleare poi dichiarata nulla. In primo grado, le rimostranze dell’attrice venivano accolte, mentre in sede di gravame la domanda attorea era rigettata. Il giudice di seconde cure, infatti, qualificava come emulativa la richiesta formulata dall’attrice, atteso che il ripristino dell’impianto avrebbe cagionato delle spese estremamente esose, mentre la condomina ben avrebbe potuto limitarsi ad una pretesa risarcitoria e dotarsi di un autonomo impianto di riscaldamento come fatto dagli altri condomini.
In particolare, la Corte d’Appello ravvisava un abuso del diritto nell’azione proposta dall’attrice. Il divieto di cui all’art. 833 c.c., infatti, secondo la dottrina prevalente è espressione del principio di carattere generale, immanente nel nostro sistema quantunque non esplicitato, che proibisce l’abuso del diritto. Tale principio non è espressamente sancito nel codice civile ma permea l’ordinamento come emanazione della concezione dei diritti soggettivi intesi alla stregua di interessi meritevoli di tutela. L’atto emulativo ne è un esempio paradigmatico: il proprietario, infatti, pone in essere una condotta rientrante nelle facoltà del suo diritto soggettivo ma non integrante un interesse apprezzabile. L’abuso del diritto colpisce l’«alterazione funzionale» del diritto soggettivo, riguardando atti che, pur rientrando nei poteri del titolare, non risultano espressione di un interesse apprezzabile. Affinché l’atto sia vietato è necessario che ricorrano due elementi: l’assenza di utilità per chi lo compie (requisito oggettivo) e l’animus nocendi (requisito soggettivo).
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, chiarisce come l’art. 833 c.c. persegua la finalità di assicurare che l’esercizio del diritto di proprietà risponda alla funzione riconosciuta al titolare dall’ordinamento, impedendo che tali facoltà si traducano in atti privi di alcun interesse per il proprietario, ma che abbiano quale unico effetto quello di recare pregiudizio ad altri.
L’atto deve risultare scevro di qualsivoglia utilità ma idoneo a nuocere ai terzi. Occorre altresì la prova dell’assenza di interesse per il proprietario accertata sulla scorta della sua condotta. Pertanto non può ravvisarsi un atto emulativo nel comportamento che risponda ad un interesse del proprietario giacché il giudice deve astenersi dal porre in essere una «valutazione comparativa discrezionale tra gli interessi in gioco ovvero formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza tra l’interesse del proprietario e quello dei terzi».
Nella fattispecie in commento, la condomina vantava un concreto interesse al rispristino dell’impianto di riscaldamento, illegittimamente disattivato, consistente nella possibilità di usufruire di un servizio comune. La natura, l’entità e l’onerosità delle opere necessarie al ripristino sono stati erroneamente oggetto di un giudizio di bilanciamento da parte del giudice di secondo grado, non dovendosi ravvisare abuso del diritto; al contrario, la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio: «Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 833 c.c., integra atto emulativo esclusivamente quello che sia obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma dannoso per altri, è legittima e non configura abuso del diritto la pretesa del condomino al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall’assemblea dei condomini con delibera dichiarata illegittima, essendo irrilevanti sia la onerosità per gli altri condomini – nel frattempo dotatisi di impianti autonomi unifamiliari – delle opere necessarie a tale ripristino, sia l’eventuale possibilità per il condomino di ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento del danno, il ristoro del costo necessario alla realizzazione di un impianto di riscaldamento autonomo».