Carta di credito e uso indebito da parte di terzi: responsabilità solidale tra banca ed emittente (T
In caso di smarrimento e/o furto denunciato dal titolare della carta di credito e di indebito utilizzo della stessa da parte di soggetto terzo (ignoto), sotto il profilo della legittimazione passiva, l’onere economico derivante dall’uso indebito della carta non può che gravare che sul soggetto emittente, ente che trae, sostanzialmente in via esclusiva, i vantaggi economici legati alla gestione della carta.
Per quanto concerne la posizione della banca sussiste, altresì,violazione dei doveri alla stessa facenti carico per il fatto di non aver rilevato le anomalie delle operazioni effettuate (in contestazione) per entità e frequenza.
Quale operatore professionale, la stessa poteva rendersi agevolmente conto della anomalia dell’utilizzo della carta di credito.
Da ciò ne consegue la condanna in solido della banca con l’ente emittente al rimborso di quanto richiesto dall’attore.
Così ha deciso il Tribunale di Firenze nella decisione del 19/01/2016.
Nella decisione che si commenta, il Giudice del Tribunale di Firenze ha esaminato un caso in cui con atto di citazione venivano convenute in giudizio una banca e una spa (ente emittente la carta di credito), al fine di sentirle condannare in solido a titolo di rimborso di somme addebitate in conseguenza di illecito utilizzo, da parte di un soggetto terzo ignoto, della carta di credito di cui l’attore era titolare.
Nel caso specifico sottoposto all’attenzione del giudicante l’attore aveva precisato di aver stipulato con la Banca un contratto per l’emissione della carta di credito del circuito della società Y.
L’attore altresì esponeva che dopo aver ricevuto regolarmente lo strumento di pagamento, aveva apposto la propria sottoscrizione e che i pagamenti effettuati a mezzo del citato strumento venivano addebitati sul conto corrente aperto presso la banca ed intestato allo stesso attore.
Esponeva, altresì, l’attore di non essersi immediatamente accorto del furto/smarrimento della carta di credito e di aver, quindi, denunciato non nell’immediatezza dei fatti.
Ripercorrendo precedenti orientamenti sul tema, nella sentenza in commento si legge testualmente che “… il D.Lgs. n. 11/2010 introduce una ripartizione del rischio connesso all’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento tale da fare ricadere sull’intermediario il rischio stesso, a meno che non risulti una colpa grave dell’utilizzatore-cliente, sul quale resta comunque una partecipazione al rischio nella misura di Euro 150,00 (c.d. franchigia), da applicarsi salvo diversa pattuizione contrattuale migliorativa per il cliente stesso. Con riferimento all’onere della prova, la disciplina legislativa prevede che, “quando l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 7” (art. 10 comma 2 d.lgs. n. 11/2010).
Circa la nozione di colpa grave, va poi richiamata quella giurisprudenza di legittimità secondo cui la stessa consiste in “un comportamento consapevole dell’agente che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti” (sulla scorta di Cass. 19/11/2001, n. 14456, cui si può aggiungere, più di recente Cass. 13/10/2009, n. 21679)”.