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Coltivare cannabis non è sempre reato (Cass. pen. Sezione V sent. 09/02/2016 n. 5254)

Ai fini della sussistenza del reato di coltivazione di piante aventi capacità drogante, è necessario valutare se la condotta sia idonea all'aumento della disponibilità di sostanza stupefacente ed alla sua diffusione. E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 09/02/2016, n. 5254.

Il caso vedeva due uomini aver coltivato nella propria abitazione, in un armadio trasformato in serra, due piante di canapa indiana e detenere, in un essicatore, 20 foglie della medesima pianta. Secondo i giudici di merito era del tutto irrilevante la destinazione della sostanza ad uso personale o meno, essendo sempre punibile la condotta di coltivazione, ritenendo la condotta offensiva sul presupposto che il materiale raggiungesse la soglia drogante.

Secondo un certo orientamento giurisprudenziale la coltivazione di piante destinate alla produzione di sostanza stupefacente è una condotta sempre punibile, in quanto esclusa dal d.p.r. 309/1990, artt. 75 e 73, dall'ambito della detenzione finalizzata all'uso personale, sanzionata solo amministrativamente.

Si tratta di una formulazione che, a ben vedere, risulta piuttosto rigida in quanto non tiene nella dovuta considerazione il problema dell'offensività in concreto della condotta e che pone sul tappeto la distinzione tra condotta di detenzione e di coltivazione: il reato di detenzione consiste in una condotta che assume rilievo penale solo in quanto la sostanza stupefacente sia destinata all'uso di terzi, mentre la coltivazione è del tutto irrilevante la destinazione della sostanza, assumendo rilievo l'accertamento del pericolo di aumento di disponibilità e di diffusione della droga.

Secondo i giudici infatti “la coltivazione non può essere direttamente ricollegata all'uso personale ed è punita di per sé in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione, la detenzione è condotta che, invece, è strettamente collegata alla successiva destinazione della sostanza ed è qualificata da tale destinazione; pertanto è punibile solo quando è destinata all'uso di terzi, mentre, se destinata all'uso personale, si ha la sanzione amministrativa corrispondente a tale ultima condotta […] Ma proprio nella individuazione del compimento della azione tipica nel singolo caso va applicata la regola di necessaria sussistenza della offensività in concreto: ovvero, pur realizzata l'azione tipica, dovrà escludersi la punibilità di quelle condotte che siano in concreto inoffensive”.

Nella fattispecie, ricorre l'assenza di offensività nella condotta che dimostri tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza.

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