Impianto condominiale centralizzato: quando è ammissibile il distacco? (Trib. Taranto sez. II sent.
Il Tribunale di Taranto veniva chiamato a pronunciarsi in tema di distacco da parte di un condomino dal riscaldamento centralizzato.
In particolare nel caso affrontato, il condomino già da tempo si era dotato di impianto autonomo e si era distaccato da quello centralizzato, continuando tuttavia a pagare tutti i costi relativi all’utilizzo ed alla manutenzione dell’impianto di riscaldamento.
Dopo un diniego dell’assemblea condominiale sulla richiesta di modifica delle tabelle millesimali, relativamente alla ripartizione delle spese ordinarie dell’impianto di riscaldamento centralizzato, il condomino citava in giudizio il condominio, chiedendo di essere esentato dal pagamento delle spese per il consumo del combustibile e gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a partire dall’anno corrente.
Il Condominio si opponeva, atteso l’orientamento Suprema Corte, che pone comunque in capo al condomino distaccatosi l’obbligo di pagare le spese per la conservazione e la gestione dell’impianto di riscaldamento e comunque anche alla luce del fatto che l’unità immobiliare distaccata continuava a godere del calore grazie alle tubature condominiali di riscaldamento che, diramandosi nei singoli appartamenti, la circondano.
Il Tribunale di Taranto, sulla questione di merito, richiamava in prima battuta un orientamento ormai costante della Corte di Cassazione che sanciva la legittimità da parte di ciascun condomino di poter distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini e la conseguente nullità della delibera condominiale che avesse respinto la richiesta di autorizzazione (sent. S.C. 3 aprile 2012, n. 5331).
Tuttavia la Corte considerava anche che in tema di proprietà condominiale vigeva la regola per cui sulle cose comuni ex art. 1117 c.c. (l’impianto di riscaldamento centralizzato, nel caso in specie) il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (art. 1118. c.c. nella sua formulazione originaria, prima cioè della sua riforma ad opera della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, entrata in vigore dal 18/06/2013 e quindi in epoca successiva al fatto qui controverso).
In altre parole la Corte di merito adita ammetteva la possibilità del distacco del singolo condomino dal riscaldamento centralizzato, purché non si traducesse in svantaggi per altri condomini e pertanto lo subordinava ad alcuni limiti.
In particolare, anzitutto la rinunzia non doveva comportare uno svantaggio (es. squilibrio termico) per gli altri condomini che continuavano ad usufruire del bene comune; in secondo luogo permaneva in capo al condomino l’obbligo di contribuzione per la conservazione della cosa comune, poiché diversamente gli altri condomini sarebbero costretti a pagare una quota di importo più elevato.
Alla luce di quanto sopra, le spese alla cui contribuzione era chiamato il condomino distaccatosi dall’impianto centralizzato, si dovevano intendere come quelle strettamente connesse al distacco e che senza di questo non avrebbero avuto origine; quindi poteva certamente essere esonerato dal pagamento del costo del combustibile per il sol fatto di non godere più del servizio, rimaneva, però, onerato del pagamento delle spese di conservazione dell’impianto e di quelle relative ad opere di manutenzione ordinaria che straordinaria.
Il Tribunale inoltre aggiungeva, citando la sentenza 13/11/2014 n. 24209 della Corte di Cassazione: “Il diritto a chiedere, a determinate condizioni, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, non può che valere per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni, non potendo la rinunzia del singolo comportare un maggior aggravio per gli altri” e conciliando tale regola con il principio per cui la durata del processo non poteva ritorcersi in danno dell’attore, statuiva che la ripartizione delle spese, così come sopra indicata avrebbe dovuto effettuarsi dal momento della proposizione della domanda.
Di conseguenza valutato che non sussistevano significativi squilibri termici, il Giudice adito dichiarava la legittimità del distacco, esonerava il condomino dal pagamento del combustibile acquistato successivamente alla data di proposizione della domanda, ma statuiva che questo continuasse a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell’impianto.