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Se rubi un vestito e spingi il commesso è rapina (Trib. Firenze sent. n. 618/15)

Se il ladro subito dopo il furto commette violenza scatta il reato di rapina impropria. A stabilirlo è il tribunale di Firenze, con la recente sentenza n. 618/2015 confermando la condanna nei confronti di una donna per il reato ex art. 628 c.p.-

La donna aveva sottratto in un negozio di abbigliamento diversi indumenti (giacche, scarpe, jeans, zaino ecc.) e dopo aver staccato le etichette e oltrepassato le casse senza pagare, venendo bloccata subito da un commesso e dall'addetto all'accoglienza li spingeva, dava calci e una gomitata al fianco.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, per il tribunale, non si è perfezionato nel caso in esame il meno grave reato di tentativo di furto aggravato, bensì il delitto contestato, ritenuto pienamente perfezionato nella forma consumata e non tentata.

Il reato di rapina impropria, infatti, ex art. 628 c. 2 c.p., ha affermato il giudice, presume che la violenza o la minaccia siano poste in essere subito dopo la sottrazione della cosa con il fine di assicurare a sé o ad altri il possesso delle cose rubate ovvero l'impunità, mentre l'ipotesi del tentativo scatta qualora vengano compiuti soltanto atti che puntano a sottrarre il bene, indipendentemente dall'effettiva consumazione.

Da qui la conferma della condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e a 280 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

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