Decreto ingiuntivo: quando può esser concessa l’esecutorietà parziale? (Trib. Torino sez. III civ. o
Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, e più specificatamente sulla concessione della provvisoria esecutorietà, nonché in via subordinata sulla concessione dell’esecuzione provvisoria parziale, forniva un quadro giurisprudenziale nonché interessanti spunti di riflessione.
Anzitutto, il giudice istruttore poneva l’accento sul potere discrezionale (cfr. “può concedere”), consacrato nell’art. 648 c.p.c., di concedere la provvisoria esecuzione quando l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione; tuttavia, preso atto che il giudizio di merito in esame era effettivamente fondato su prova scritta e comunque era da ritenersi di pronta soluzione, non ricorrendo i presupposti per l’esercizio del richiamato potere, il rigetto dell’istanza appariva un atto dovuto.
Con riferimento alla esecutorietà parziale osservava quanto segue: è vero che l’art. 648 I c. c.p.c. attribuisce al Giudice la facoltà di concedere la provvisoria esecutorietà parziale, tuttavia devono sussistere specifici presupposti, previsti dalla norma: 1) le somme oggetto di ingiunzione devono essere non contestate; 2) l’opposizione non deve essere stata proposta per vizi procedurali.
Nel caso in specie, difettava il primo presupposto perché l’intero importo ingiunto era contestato.
Il Tribunale riteneva di dover aderire a quell’orientamento per cui al di fuori dell’ipotesi espressamente prevista dall’art. 648 I c. seconda parte c.p.c. non poteva essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per una minor somma rispetto a quella ingiunta, atteso che ciò si sarebbe tradotto in una sostituzione o modifica del decreto, che spetta al Giudice soltanto in fase di decisione.
Il Tribunale, alla luce del contrasto giurisprudenziale che sussisteva sul punto, motivava l’adesione ad un orientamento, piuttosto che all’altro, ritenendo di dover interpretare sistematicamente la modifica dell’art. 648 c.p.c., in questo senso: il legislatore avrebbe introdotto la norma limitatamente alla sola ipotesi specifica in cui sia contestata solo una parte dell’importo ingiunto; con la conseguenza che dal contenuto circoscritto della modifica legislativa si desumeva a contrario l’inammissibilità del provvedimento parziale al di fuori dell’ipotesi espressamente prevista.
Il Giudice, alla luce di quanto sopra rigettava l’istanza avanzata dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere la concessione dell’esecuzione provvisoria totale o, in subordine, parziale, del decreto ingiuntivo opposto.