Credito parzialmente liquido? Agire in via ordinaria e per decreto ingiuntivo non è abuso del proces
Si ha "abuso del processo" quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto, ma per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l'atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando così luogo ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede.
Anche il frazionamento delle domande giudiziarie riguardanti un unico credito dà luogo ad abuso del processo.
Ma cosa succede se il credito è parzialmente liquido? E' possibile agire con decreto ingiuntivo per la parte liquida e separatamente con giudizio ordinario per la parte che richiede di essere accertata e liquidata?
A queste domande risponde la Corte di Cassazione, II Sez. Civile, con la sentenza 07/11/2016, n. 22574.
Nel caso di specie i ricorrenti si sono avvalsi del procedimento di ingiunzione per la parte di credito contraddistinta dai requisiti richiesti dalla legge e si sono riservati di agire separatamente, col procedimento ordinario, per la parte del credito mancante dei requisiti di certezza e liquidità.
A tal proposito, le Sezioni Unite a partire dall’anno 2007 hanno statuito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione si pone in contrasto con il principio di correttezza e buona fede che deve improntare sia il rapporto tra le parti durante l’esecuzione del contratto che l’eventuale fase dell’azione giudiziale. In particolare, in materia di obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro, costituisce regola generale che la singola obbligazione sia adempiuta nella sua interezza e in un’unica soluzione.
Il richiamato principio giurisprudenziale, secondo la Suprema Corte chiama a pronunciarsi sul caso, non deve però, essere inteso in senso assoluto, dovendosi escludere il divieto di parcellizzazione della domanda quando solo per una parte del credito vi siano le condizioni richieste dalla legge per agire con lo strumento giudiziario più spedito azionato per primo. In quest’ultimo caso infatti, non vi è abuso del processo, in quanto il comportamento della parte è unicamente finalizzato a perseguire lo scopo proprio dell’atto.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che nel caso di specie, essendo diversa la natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti, non solo non c’è pericolo di formazione di giudicati contraddittori, ma neppure è ipotizzabile un ingiusto aggravio per la posizione del debitore,
Al contrario, sarebbe il creditore a subire un ingiusto pregiudizio ove gli venisse preclusa la possibilità di avvalersi del procedimento più spedito per la parte di credito già liquida.
La sentenza impugnativa è stata dunque cessata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente.