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Divorzio: è nullo il patto sull'assegno (Cass. Civ. Sez. II sent. del 30/01/2017 n. 2224)

È nullo il patto tra due coniugi stipulato in sede di separazione sul futuro assegno di divorzio. A sancirlo è la Cassazione (sentenza n. 2224/2017), accogliendo il ricorso di una donna avverso la sentenza d'appello che aveva revocato il diritto della stessa all'assegno divorzile. A rilevare nella vicenda, secondo i giudici di merito, era, la circostanza che il marito, un produttore cinematografico, in sede di separazione, aveva versato alla ex, una somma di quasi 2 milioni di euro corrispondendole perciò "quanto le sarebbe spettato per assegno di mantenimento ed assegno divorzile".

La donna impugnava la decisione denunciando, tra l'altro, che il giudice di secondo grado aveva attribuito all'atto di disposizione compiuto durante il matrimonio, "la valenza di corresponsione una tantum non solo dell'assegno di separazione, ma anche di quello divorzile".

Per gli Ermellini la donna ha ragione. Le giustificazioni di natura giuridica poste dal giudice di merito alla base dell'esclusione dell'assegno in suo favore, infatti, si pongono in contrasto con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, secondo cui gli accordi preventivi aventi ad oggetto l'assegno di divorzio sono affetti da nullità.

Invero, ricorda la Cassazione, "gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'articolo 160 c.c.". Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto, "non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita – ma altresì - quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine agli effetti civili del matrimonio".

Inoltre, precisano da piazza Cavour, gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, "avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo". Per cui, la disposizione dell'art. 5 c. 8 della legge 898/1970 a norma della quale, su accordo delle parti, "la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal Tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio". E gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati secundum ius non possono implicare rinuncia all'assegno divorzile.

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