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Stalking mediante parcheggio selvaggio? Sì al sequestro del veicolo (Cass. Pen. Sez. V sent. 16/01/2

Si può procedere al sequestro preventivo degli automezzi utilizzati per arrecare reiterate molestie, indipendentemente dal fatto dell'uso lecito dei mezzi medesimi, posto che, ciò che rileva, è la sussistenza di un nesso di strumentalità tra l'utilizzo dei veicoli e il reato.

E' quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 16/01/2017, n. 1826. Il caso vedeva due uomini essere imputati del reato di atti persecutori per avere, con alcuni automezzi, molestato un titolare di un esercizio commerciale, intralciandogli ripetutamente l'accesso al locale. Secondo i ricorrenti, nella fattispecie avrebbe difettato il requisito della pertinenzialità dei beni sequestrati con il reato di atti persecutori, non essendo detti veicoli strutturati e finalizzati esclusivamente a consentire ai medesimi di intralciare l'accesso alla vittima, potendo detto intralcio essere provocato dai ricorrenti con altri mezzi. Rilevano gli ermellini come la natura persecutoria della condotta posta in essere dai ricorrenti fosse stata ben evidenziata non solo dalla deposizione della persona offesa, ma anche dalla documentazione delle riprese dell'impianto di videosorveglianza installato dalla vittima, dalla quale emergeva l'utilizzo degli automezzi da parte dei ricorrenti per perpetrare le molestie in danno della titolare dell'esercizio commerciale, avvenute parcheggiando gli autoveicoli nei pressi dell'ingresso pedonale dei clienti, al fine di rendere più disagevole l'accesso o nei pressi della rampa carrabile in prossimità del cancello di proprietà, impedendo l'accesso di qualsivoglia veicolo sul retro dell'attività commerciale, o ancora spostando senza alcuna apparente ragione l'automezzo dal lato nord del parcheggio al lato sud, così occupando lo spazio in cui la persona offesa aveva diritto di parcheggiare. I giudici di merito avevano evidenziato il nesso di pertinenzialità dell'uso molesto degli automezzi con il reato di cui all'art. 612-bis c.p., con una reiterazione delle condotte che, nel tempo, aveva determinato nella vittima uno stato di ansia, essendo del tutto irrilevante il fatto che detti mezzi sono fossero oggettivamente strutturati esclusivamente ad intralciare l'accesso ai locali, essendo stata evidenziata la particolare relazione di asservimento degli automezzi al reato, l'oggettivo collegamento tra i medesimi non nei termini di un rapporto di mera occasionalità ma di uno stretto nesso strumentale. I giudici di legittimità ribadiscono come nel reato di atti persecutori, ai fini del sequestro degli strumenti utilizzati per perpetrare il reato, non sia richiesto, a differenza di altre tipologie di reato, il nesso strumentale non occasionale e strutturale tra la res e il reato. Quello che rileva, nella fattispecie, al fine di ritenere il nesso di pertinenzialità tra gli automezzi utilizzati dagli indagati ed il delitto di atti persecutori è il costante e reiterato inserimento di tali veicoli nell'organizzazione esecutiva del reato, essendo del tutto ininfluenti in tale tipologia di delitti, le caratteristiche strutturali degli stessi automezzi.

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