L'esecutore testamentario può amministrare i beni ereditari oltre il termine annuale (Cass. Civ.
In tema di funzioni dell'esecutore testamentario, il termine annuale previsto dall'art. 703 c.c. riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l'amministrazione degli stessi, la cui gestione l'esecutore deve proseguire finché non siano esattamente attuate le disposizioni testamentarie, salvo contraria volontà del testatore o esonero giudiziale ex art. 710 c.c.-
E’ quanto stabilito dalla II Sez. Civile della Cassazione con la sentenza n. 12241 depositata il 14/06/2016.
A norma dell’art. 703 c.c. “L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto”, “salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno”.
La Corte di legittimità ha affermato che "le funzioni dell' esecutore testamentario non cessano, dopo un anno dall'accettazione della nomina, Tale limitazione temporale è posta dalla legge (art. 703 c. 3 c.c.) per il solo possesso dei beni ereditari, non anche per l'amministrazione degli stessi da parte dell'esecutore testamentario, la cui gestione deve durare, salvo contraria volontà del testatore, fino a quando non siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703 e 709 I c. c.c.)”.
Nel caso di specie, riguardava le vicende di Tizia, coniugata con Caio, poi deceduto in data 06/12/2002.
La successione mortis causa era regolata dal testamento olografo del 21/10/2000, pubblicato in data 15/01/2003 con verbale del notaio Romolo romani; in tale testamento l'attrice, coniuge del defunto, era istituita erede universale; aveva accettato con beneficio d'inventario, eseguito in data 20/05/2003; il de cuius aveva prelegato alla moglie ed erede universale le sue quote di partecipazione di una società di capitali.
In particolare, la disposizione testamentaria cosi stabiliva: "Prelego la quota rappresentante il 99,80% del capitale della società … s.r.l. a mia moglie Tizia, con onere di attribuire e consegnare a mio fratello G.G. la somma di un miliardo a valere sul ricavato della vendita della quota suddetta, alla seguente inderogabile condizione: entro il termine più breve possibile la quota di cui sopra del capitale della … s.r.l. dovrà essere venduta a terzi attraverso l'opera degli esecutori testamentari, che designo disgiuntamente nelle persone dei signori dott. G.M. e dott. R.C., dottori commercialisti in …, i quali, con carattere professionale e anche sulla base di mie separate istruzioni, dovranno vendere la quota in parola alle migliori condizioni. A tal fine gli aventi diritto sulla quota dovranno rilasciare agli esecutori testamentari, i quali potranno agire in via disgiunta, procure speciali notarili a vendere alle migliori condizioni. Gli esecutori testamentari opereranno come mandatari, con obbligo di rendiconto. Nelle more della vendita, gli esecutori testamentari dovranno designare uno o più managers da inserire nel consiglio di amministrazione, che comprenderà, in ogni caso, mio fratello G.G. e non dovrà invece comprendere altri parenti ed affini".
Gli esecutori testamentari avevano accettato la carica di esecutori testamentari in data 26/02/2003, e in data 25/02/2004 avevano richiesto al Tribunale la proroga del termine annuale ex art. 703 c. 2 c.c., proroga concessa fino al 10/09/2004 con provvedimento del 10/03/2004; insorte nel settembre 2004 discordanze tra la moglie del defunto e gli esecutori testamentari quanto all'opportunità di proseguire le trattative di cessione delle quote della società a terzi, gli stessi esecutori avevano comunicato all'attrice, con lettera del 15/09/2004, che il Tribunale di Milano, sezione distaccata di …, con provvedimento in data 15/07/2004, senza sentire nè convocare la signora, aveva ulteriormente prorogato il loro incarico sino al 26/02/2005; nella stessa lettera del settembre 2004, i convenuti rappresentavano la loro intenzione di accettare la proposta di acquisto fatta da terzi.
Su tali premesse, l'attrice chiedeva di accertare la nullità, l'annullabilità o comunque l'inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti del provvedimento di proroga del Tribunale di Milano del 15/07/2004 e, per l'effetto, di dichiarare gli esecutori testamentari privi di poteri in ordine ai beni relitti dalla data del 10/09/2004.
Con sentenza del 26/02/2007 il Tribunale di Milano accoglieva le domande dell'attrice, dichiarava la nullità del provvedimento di proroga del Tribunale di Milano del 15/07/2004, dichiarava i convenuti esecutori testamentari privi di poteri dal 10/09/2004 e la conseguente nullità ed inefficacia degli atti da questi compiuti dopo tale data.
Avverso la decisione di primo grado proponevano appello gli esecutori testamentari sopra nominati, e tale gravame veniva accolto dalla Corte d'Appello di Milano il 04/11/2010, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, alla stregua dell'interpretazione prescelta dell'art. 703 c. 3 c.c. dichiarava che l'ufficio di esecutore testamentario affidato agli appellanti dal de cuius, avrebbe avuto termine, indipendentemente dal possesso dei beni ereditari, solo quando fossero state integralmente attuate le ultime volontà del medesimo de cuius.
La moglie, Tizia, ha proposto ricorso per cassazione.
Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 703 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che l'ufficio di esecutore testamentario non incontra alcun limite di durata, essendo questo riferibile solo all'amministrazione ed al possesso dei beni ereditari. Il ricorrente oppone che tale norma preveda una durata massima annuale, prorogabile per un solo anno ulteriore, delle integrali funzioni di esecutore testamentario.
Tutti i motivi sono stati esaminati congiuntamente, in quanto tutti attinenti all'assunta temporaneità delle funzioni dell'esecutore testamentario, alla sussistenza di limiti temporali dei poteri dello stesso, alla correlazione tra l'amministrazione dei beni ereditari ad esso devoluta ed il possesso degli stessi, il tutto alla stregua della corretta interpretazione dell'art. 703 c.c.
L'art. 703 c.c. prescrive che l'esecutore testamentario deve adoperarsi affinché siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, compiendo "tutti gli atti di gestione occorrenti". A tal fine, salva contraria disposizione del "de cuius", l'esecutore amministra la massa ereditaria, potendo anche alienare beni dell'eredità, previa autorizzazione del giudice. Il possesso dei beni dell'eredità in capo all'esecutore non può durare più di un anno, prorogabile al massimo per pari durata, a far tempo dalla dichiarazione di accettazione. Gli artt. 707 e. 709 c.c. onerano, poi, l'esecutore, di effettuare la consegna, agli aventi diritto, anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunghi ulteriormente.
In remote pronunce della Corte di Cassazione si è spiegato come l'esecutore testamentario non acquista il possesso dei beni ereditari "ipso jure" con l'accettazione dell'incarico, dovendo richiederlo all'erede. Ove, pertanto, egli non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari - avvenga ciò per rifiuto dell'erede di procedere alla consegna dei beni stessi o per altre contestazioni dallo stesso sollevate - non può porsi a carico dell'esecutore l'impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno dalla dichiarazione di accettazione, previsto dall'art. 703 c.c., non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell'impedimento (vd. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 995 del 27/01/1995).
Deve allora ribadirsi quanto in particolare chiarito in motivazione da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 23/04/1969, secondo la quale le funzioni dell' esecutore testamentario non cessano, dopo un anno dall'accettazione della nomina. Tale limitazione temporale è posta dalla legge (art. 703 c. 3 c.c.) per il solo possesso dei beni ereditari, non anche per l'amministrazione degli stessi da parte dell'esecutore testamentario, la cui gestione deve durare, salvo contraria volontà del testatore, fino a quando non siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703 e 709 I c. c.c.). A tal fine, la legge non stabilisce alcun termine, appunto perché l'esecutore testamentario deve continuare ad amministrare la massa ereditaria (salva contraria volontà del testatore) fino a quando le circostanze dei singoli casi lo rendano necessario.
Questo era il senso anche di altre decisioni di questa Corte, che, sotto il profilo processuale, con riguardo alla legittimazione dell'esecutore testamentario a stare in giudizio come attore, convenuto o interveniente, hanno affermato che la sua qualità di parte dura finché si svolge il processo, quand'anche si superi il termine di un anno fissato dall'art. 703 c.c. per il solo possesso dei beni della massa ereditaria da parte dell'esecutore medesimo, il quale sarà tenuto, cessato quel termine e la sua eventuale proroga, a dismettere il possesso dei beni predetti, senza però decadere dall'ufficio.