La moglie di "una certa età" va mantenuta (Cass. Civ. sez. VI ord. n. 4100/2017)
Va riconosciuto l'assegno di mantenimento all'anziana moglie disoccupata, da sempre casalinga, stante le difficoltà a cui la donna andrà incontro nel trovare un impiego a causa dell'età e della crisi nel mercato del lavoro. Assume valore secondario il fatto che il marito abbia sofferto una patologia cardiaca che ha ridotto la sua capacità lavorativa.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 4100/2017. In seguito alla separazione giudiziale dei coniugi, al marito veniva imposto di versare alla moglie per il suo sostentamento un assegno mensile. Dieci anni dopo, su ricorso dell'ex, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilendo che l'assegno di mantenimento della moglie fosse pari € 350,00 mensili, con una diminuzione effettuata per la sopravvenuta patologia cardiaca dell'uomo che aveva limitato la sua capacità lavorativa.
Di diverso avviso la Corte d'Appello adita dalla moglie, che richiamandosi ai criteri dell'art. 5 L. n. 898/1970, ha rideterminato l'assegno in € 600,00 mensili. Una decisione che, secondo la Corte di Cassazione, appare fondata.
Non coglie dunque nel segno il ricorso del marito: per gli Ermellini, infatti, assume importanza non solo la durata del matrimonio (peraltro considerevole: 24 anni sino alla separazione e 33 sino al divorzio), che non è stato affatto l'unico criterio per la determinazione dell'assegno, ma anche la valutazione delle condizioni attuali del mercato del lavoro che rendono difficile un inserimento dell'anziana ex.
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile, rammenta la sentenza, si articola in due fasi: nella prima il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.
Nella seconda fase, poi, si procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche.
Nel caso di specie, deve tenersi conto del fatto che la condizione di disoccupazione della donna trova una logica giustificazione nella motivazione della Corte distrettuale che ha messo in risalto la condizione di crisi economica e occupazionale generale e la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro a quell'età (quasi 60 anni), senza avere una specifica qualificazione e avendo espletato la propria attività esclusivamente nell'ambito familiare come casalinga.