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Diffamazione: gestore del blog non responsabile dei commenti se li elimina prontamente (Corte Europe

La CEDU con la sentenza n. 74742/14 del 09/03/2017 ritorna su un argomento, come quello della responsabilità del gestore di un blog in caso di commenti offensivi pubblicati da terzi che in questo periodo, tra l’altro, è molto sentito in Italia a seguito delle note polemiche sorte per la presenza di post offensivi sul blog del leader del M5S Beppe Grillo.

Nel caso di specie il signor Pihl, cittadino svedese, ha presentato ricorso davanti ai giudici di Strasburgo, sostenendo una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, in quanto i tribunali nazionali avevano respinto, in ogni grado, la sua richiesta di procedere per il reato di diffamazione nei confronti del gestore di un blog sul quale erano stati pubblicati commenti anonimi dove si affermava l’appartenenza del ricorrente al partito nazista.

La CEDU, con voto unanime, ha respinto il ricorso sostenendo che i giudici svedesi hanno bilanciato in modo corretto il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 convenzione europea dei diritti dell’uomo) con quello alla libertà di espressione (art. 10 della convenzione). In altri termini, quindi, secondo la Corte Europea il gestore di un blog non è legalmente responsabile per i commenti diffamatori pubblicati da terzi in forma anonima.

Ovviamente la valutazione della Corte si è fondata su diversi aspetti come: il contesto dei commenti, le misure applicate dall’associazione responsabile del blog al fine di prevenire o rimuovere i commenti diffamatori, la responsabilità degli effettivi autori dei commenti come alternativa alla responsabilità dell'intermediario, e le conseguenze del procedimento nazionale per l'azienda.

Nel caso specifico, evidenziano innanzitutto i giudici europei, che il commento era sì offensivo, ma non incitava all’odio o alla violenza. Inoltre in merito al contesto del commento, la Corte rileva che il post sul blog oggetto di contestazione è stato rimosso immediatamente con pubblicazione di relative scuse a seguito di comunicazione della persona offesa ed esattamente il giorno dopo.

Riguardo, poi, le misure adottate dall'associazione responsabile del blog per prevenire o rimuovere i commenti diffamatori, la Corte ha rilevato che il blog presenta una funzione specifica di notifica ogni qualvolta vengono pubblicati determinati commenti. Tuttavia, è presente sul blog un disclaimer molto chiaro dove viene specificato che i commenti non sono sottoposti ad alcun controllo prima della pubblicazione e quindi i commentatori assumono piena responsabilità per le proprie dichiarazioni.

Sul blog i commentatori vengono anche invitati a rispettare sia la legge che una specifica policy di buon comportamento.

La Corte rileva ancora che in merito alla possibilità di poter rintracciare il commento tramite i motori di ricerca, il richiedente ha il diritto di chiedere che i motori di ricerca rimuovano tali tracce nel rispetto del diritto all’oblio.

In merito, poi, all’accertamento di specifiche responsabilità a carico dell’autore del post, la Corte rileva che un atteggiamento persecutorio nei confronti di commenti di terze parti può avere conseguenze negative in quelli che sono i principi fondamentali della Rete e quindi un effetto deterrente sulla libertà di espressione via internet. Questo effetto potrebbe essere particolarmente dannoso per un sito web non commerciale.

In conclusione, quindi, la CEDU considerato che il commento, anche se offensivo, non comporta alcun incitamento all'odio o alla violenza, è stato pubblicato su un piccolo blog gestito da un'associazione senza scopo di lucro che ha eliminato il post il giorno dopo la richiesta del ricorrente e nove giorni dopo che era stato pubblicato, ritiene che i giudici nazionali hanno agito nel rispetto del loro margine di discrezionalità trovando un giusto equilibrio tra i diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della convenzione ed il contrapposto diritto dell'associazione alla libertà di espressione di cui all'articolo 10.

Ancora una volta, quindi, la CEDU cerca di limitare la responsabilità del blogger, tracciandone dei precisi confini, anche in queste difficili circostanze dove la persona offesa di fronte all’impossibilità o comunque difficoltà di individuare l’autore del commento diffamatorio cerca nel blogger il capro espiatorio.

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