top of page

Bancoposta: l’impiegato è incaricato di pubblico servizio (Cass. Pen. sez. VI sent. 06/03/2017 n. 10

Ai fini della legge penale è "incaricato di un pubblico servizio" colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, con ciò intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.).

E' controversa la questione della qualifica rivestita dall'impiegato delle poste che svolga attività di tipo bancario (cd. "bancoposta"): è un incaricato di pubblico servizio o è invece un soggetto che esercita attività di natura privatistica al pari di quella tipica delle banche?

Qualora si appropri di denaro presente nelle disponibilità di cassa risponderà del reato di peculato o di appropriazione indebita?

A queste domande risponde la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la sentenza del 06/03/2017 n. 10875 con la quale è tornata a pronunciarsi in merito alla qualificazione soggettiva da attribuire in sede penale al dipendente di Poste Italiane S.p.a., chiamato a svolgere attività relative ai servizi di “bancoposta”.

La vicenda de qua ha ad oggetto l'appropriazione da parte del direttore di un ufficio postale di un importo pari ad € 149.950,00, prelevato dalla disponibilità della cassa, facendo artificiosamente apparire le somme come caricate nello sportello ATM (capo A). Egli inoltre si appropriava di un timbro intestato all'ufficio postale (capo H) e di ulteriori somme effettuando a proprio vantaggio il rimborso di buoni fruttiferi postali di soggetti terzi (capi B e G) ed operando prelievi dai libretti di risparmio postale dei quali aveva la disponibilità per eseguire operazioni bancarie differenti (capi C, D, E, F).

Per le sovraesposte condotte, l'imputato veniva condannato in primo grado all'esito del giudizio abbreviato per il delitto di peculato ex art. 314 c.p.- La decisione del Giudice di prime cure veniva confermata in seguito anche dalla Corte di Appello di Roma.

Orbene, l'imputato ricorreva dunque per Cassazione lamentando la violazione dell'art. 314 c.p. ed il vizio di motivazione, essendo stata erroneamente ritenuta la sua qualità di incaricato di pubblico servizio sebbene le condotte delittuose fossero state realizzate nell'ambito dell'attività di bancoposta, da qualificarsi come un'attività a carattere privato. Conseguentemente egli rilevava come le predette condotte avrebbero dovuto al massimo essere ricomprese nel reato comune di appropriazione indebita previsto all'art. 646 c.p., e non nel più grave reato proprio di peculato.

Preliminarmente il Supremo Collegio ravvisava come in merito alla qualifica soggettiva del dipendente di Poste Italiane S.p.a. che svolga attività di “bancoposta” vi fosse già in precedenza un contrasto nella giurisprudenza della Corte. Se da un lato infatti vi erano pronunce che qualificavano gli addetti ai servizi postali come incaricati di pubblico servizio (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, n. 20118/2001; Cass. Pen. Sez. VI, n. 36007/2004; Cass. Pen. Sez. VI, n. 33610/2010), dall'altro, un opposto filone giurisprudenziale riteneva che l'attività di “bancoposta” non costituisse esercizio di un pubblico servizio, bensì attività privata, non dissimile da quella svolta dalle banche (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 10124/2014; Cass. Pen., Sez. VI, n. 18457/2014).

Premesso quanto sopra e prima di affrontare compiutamente la questione controversa, la Corte richiamava quindi i principi del diritto penale, in particolare l'art. 358 c.p., che riporta la definizione di persona incaricata di un pubblico servizio (“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”), precisando che, presupposto necessario perché venga ritenuta la qualifica pubblicistica del soggetto agente è la realizzazione di una finalità pubblica, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'organismo.

Ritenuto ciò la Suprema Corte, adottando un approccio differente rispetto alle precedenti pronunce, operava un'analisi specifica di ciascuna delle attività di bancoposta, elencate nel D.P.R. 14/03/2001, n. 144 all'art. 2 c. 1 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e successive modifiche. Tra le attività di bancoposta ivi menzionate infatti, alla lettera b), vi è altresì l'attività di “raccolta del risparmio postale”, attività che, secondo la Corte, presentava caratteristiche del tutto distinte dalle altre, a tal punto da rendere necessaria l'applicazione alla stessa della disciplina pubblicistica.

Pertanto mentre le altre attività di bancoposta venivano equiparate ai servizi bancari o finanziari e, come tali, venivano assoggettate sia al Testo Unico Bancario (TUB) che al Testo Unico Finanza (TUF), al contrario la raccolta del risparmio postale trovava la propria differente disciplina proprio nel sopracitato D.P.R. 14/03/2001 n. 144 all'art. 2 c. 6 che dichiarava l'applicabilità a tale attività della disciplina previgente ovvero il D.L. 01/12/1993 n. 487 (convertito con modificazioni dalla L. 29/01/1994 n. 71) relativo alla trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico e alla riorganizzazione del Ministero ed il D.Lgs. 30/07/1999 n. 284 avente ad oggetto il riordino della Cassa Depositi e Prestiti. Pertanto le norme del TUB potevano essere utilizzate solamente “ove applicabili” e le norme del TUF solamente “in quanto compatibili” con le predette normative.

La Corte sottolineava inoltre come tra gli obiettivi principali della Cassa Depositi e Prestiti, anche a seguito della sua trasformazione in S.p.a., vi fosse proprio la promozione dell'attività di finanziamento per finalità di pubblico interesse – finanziamento dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico nonché di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto di CDP S.p.a., con particolare riguardo alle infrastrutture e all'assunzione di partecipazioni in società di particolare rilievo nazionale – grazie all'attività di raccolta e di impiego del risparmio postale (libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi). Pertanto, l'attribuzione a Poste Italiane S.p.a. e a CDP S.p.a. del perseguimento di simili finalità pubbliche, ha reso persino necessaria la previsione di apposite strutture organizzative e di governo societario, oltre a specifiche normative contabili, di vigilanza e di controllo. A titolo esemplificativo si evidenzia che in relazione a tale attività Poste Italiane S.p.a. e a CDP S.p.a. possono avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e sono sottoposte al controllo costante della Corte dei Conti.

Orbene, alla luce del quadro prospettato la Suprema Corte concludeva che: “In definitiva, tutti gli indici normativi sopra descritti concorrono a configurare un complessivo assetto normativo di Poste Italiane S.p.a. e CDP S.p.a. dal quale traspare – al di là della natura privatistica degli strumenti societari e della comunanza di talune forme di disciplina e vigilanza con quelle proprie dei settori bancario e finanziario – la specifica connotazione pubblicistica della raccolta e dell'impiego del risparmio postale, in quanto per legge direttamente ed unicamente finalizzato al perseguimento di primari interessi pubblici”.

Pertanto il Supremo Collegio rigettava il ricorso in relazione a tale questione (capi B, C, D, E, F, G, H), ritenendo corretta la decisione della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la sentenza di condanna in primo grado per il delitto di peculato ex art. 314 c.p., avendo l'imputato agito in qualità di incaricato di un pubblico servizio nell'ambito dell'attività di raccolta di risparmio postale, appropriandosi di somme di denaro delle quali aveva la disponibilità in quanto direttore dell'ufficio postale.

Per contro la Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A, trattandosi di appropriazione di somme di denaro non riguardanti la raccolta di risparmio postale ma attinenti al normale sistema di pagamento di Poste Italiane S.p.a. e come tali, qualificabili giuridicamente come condotte integranti gli estremi del delitto di appropriazione indebita aggravata dal danno di particolare gravità arrecato a Poste Italiane S.p.a. ex art. 61 c.p. n. 7, fattispecie di reato, allo stato, prescritta.

In considerazione di ciò, la Corte eliminava l'aumento previsto per la continuazione e provvedeva a rideterminare la pena inflitta all'imputato.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page