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Anche la compagnia gestionaria può querelare in caso di falso incidente (Cass. Pen. sez. II sent. 15

Chi denuncia un falso sinistro stradale al fine di conseguire l’indennizzo assicurativo commette il reato di cui all’art. 642 c.p., perseguibile a querela della persona offesa.

In base alle norme del codice delle assicurazioni nella procedura di gestione e liquidazione del sinistro sono in genere coinvolte due compagnie assicurative: la società gestionaria del sinistro e quella obbligata al risarcimento secondo le norme sostanziali in materia di Rca, i cui rapporti sono poi regolati in sede di compensazione.

La società gestionaria è legittimata a proporre querela? Può essere considerata persona offesa dal reato?.

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con la sentenza del 15/05/2017, n. 24075.

Con la pronuncia in commento la S.C si occupa di individuare la legittimazione a proporre querela per il reato di cui all’art. 642 c.p., condizione richiesta per la procedibilità dello stesso.

Al commento della sentenza in esame deve essere premesso che in base al Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/2005), nella procedura di gestione e liquidazione del sinistro sono coinvolte due compagnie assicurative: quella c.d. gestionaria e quella c.d. obbligata al risarcimento, i cui rapporti sono regolati dalla compensazione.

La Cassazione ha in particolare inteso risolvere la legittimazione a proporre querela da parte della compagnia gestionaria, individuandone la natura di soggetto danneggiato.

La questione è stata esaminata nell’ambito di un procedimento che ha preso le mosse dal ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino che ha proposto impugnazione avverso la pronuncia del G.U.P. che aveva dichiarato il non doversi procedere ex art. 425 c.p.p. per difetto di querela nei confronti di alcuni soggetti imputati per il reato in esame, per aver denunciato un falso sinistro.

Tale interpretazione del Giudice di primo grado prendeva le mosse da un’interpretazione degli artt. 149-150 D.lgs 209/2005 per cui doveva ritenersi soggetto danneggiato dal reato la sola compagnia obbligata in proprio al risarcimento e non anche la società c.d. gestionaria che aveva ricevuto la falsa denuncia di sinistro, la quale “si inserisce soltanto nella procedura di liquidazione stragiudiziale del danno, agendo per conto dell'effettiva debitrice".

Il ragionamento del Pubblico Ministero, fatto proprio dalla pronuncia in commento, è invece diversamente rivolto ad un’effettiva identificazione anche della società gestionaria come soggetto danneggiato e, quindi, come persona offesa legittimata a proporre querela per il reato in esame, atteso che “anche la società gestionaria, proprio a causa e per effetto di tutta l'attività che, per legge, doveva svolgere nell'ambito della procedura per la liquidazione del danno, era portatrice di un interesse anche economico (spese di gestione della pratica)

Dopo aver identificato la natura e la ratio del diritto di querela, che è attribuito ex art. 120 c.p. ad ogni titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, da identificarsi mediante un’opera esegetica dell’effettivo bene giuridico sottostante alla stessa, che non esclude la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato, la S.C. osserva ed afferma la natura plurioffensiva del reato in esame: “L'art. 642 c.p. è un reato plurioffensivo diretto alla tutela, fra l'altro, del patrimonio degli enti assicuratori, ed è un delitto a consumazione anticipata in quanto prescinde dall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo, sicchè, nel caso di specie, deve ritenersi consumato - secondo l'ipotesi accusatoria risultante dal capo d'imputazione - nel momento in cui fu presentata alla compagnia di assicurazione la denuncia del falso sinistro.

Di conseguenza, soggetti passivi del reato vanno ritenute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quella Debitrice perchè entrambe, in quanto parti coinvolte direttamente - seppure con ruoli diversi - nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del medesimo e a non vedere depauperato - sebbene in diversa misura - il proprio patrimonio da false denunce.

In particolare, la Compagnia gestionaria del sinistro deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio perchè è ad essa che la falsa denuncia è inoltrata, è essa che deve istruire la pratica ed è essa che deve liquidare il danno "ferma la successiva regolazione" con l'impresa debitrice ex art. 149, comma 3 D.Lgs. cit..”

Il giudice di Legittimità prosegue osservando che, nonostante la “successiva regolazione” operante mediante il meccanismo compensativo, “la Compagnia gestionaria, subisce comunque un danno diretto perché [..] il meccanismo di compensazione (nei confronti della società debitrice) che si attiva una volta che la gestionaria abbia liquidato il danno, da una parte, "non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica di sinistro, nonchè delle relative attività istruttorie che restano a completo carico della Gestionaria, senza riconoscimento alla stessa di alcun rimborso" e, dall'altra, alla società debitrice viene addebitato un importo predeterminato, parametrato forfettariamente alle somme liquidate dalla società Gestionaria "a titolo di risarcimento del danno, ma non corrispondente al quantum erogato in concreto".

La pronuncia in commento conclude pertanto richiamando quanto sul tema già affermato nelle pronunce nn. 28281/2016 e 43095/2016, accogliendo il ricorso presentato, annullando la pronuncia impugnata e rinviando al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio secondo il principio di diritto seguente: “Il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto ex art. 642 c.p., spetta sia alla Compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla Compagnia assicuratrice debitrice".

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