top of page

Omesso versamento delle ritenute: abolizione parziale comporta la revoca del decreto di condanna (Ca

La nuova fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, come modificata dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, art. 7, c. 1, lett. b, che ha elevato a 150.000,00 l'importo delle ritenute certificate non versate, ha determinato l'abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo”.

Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata veniva condannato con decreto penale alla pena di € 15.000,00 di multa per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art.10 bis, per non avere versato, nei termini di legge, le ritenute fiscali operate sugli emolumenti erogati nel corso dell'anno di imposta 2011 per un ammontare complessivo di € 115.697,82.

Il tribunale cui il ricorrente aveva chiesto la revoca del decreto di condanna ex art. 673 c.p.p. per intervenuto innalzamento della soglia di punibilità (all'epoca dell'omissione, questa era penalmente sanzionata se gli importi delle ritenute non versate superavano l'ammontare di € 50.000,00; successivamente, il Decreto Legislativo n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22/01/2015, ha elevato a € 150.000,00 tale importo) respingeva la domanda assumendo che non si versasse in ipotesi di abrogazione parziale ma di successione di leggi modificative ex art. 2 c. 4 c.p.-

L'interessato ricorreva per l'annullamento dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del decreto penale di condanna deducendo l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione degli artt. 673, c.p.p., e 2 c.p., c. 2, sull'assunto secondo cui il Decreto Legislativo n. 158 del 2015, nel modificare uno degli elementi costitutivi del reato, ne aveva determinato l'abrogazione relativamente agli omessi versamenti di somme inferiori alla nuova soglia, con conseguente necessità di applicare l'art. 2 c.p. c. 2 e l'art. 673 c.p.p.-

Anche il Procuratore generale concludeva chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la revoca del decreto penale di condanna non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato.

La questione sulla quale la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi è se la modifica di un elemento costitutivo del reato operata dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015 abbia determinato l'abrogazione parziale del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art. 10 bis, limitatamente alle condotte di omesso versamento di ritenute, per importi inferiori a quello successivamente introdotto, poste in essere prima dell'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo n. 158 del 2015.

Come noto, la norma che regola il fenomeno della delimitazione dell'efficacia nel tempo della legge penale è l'art. 2 c.p., il quale enuncia i criteri di risoluzione dei vari problemi di ordine teorico e pratico che il tema della successione delle leggi penali nel tempo è inevitabilmente destinato ad alimentare: segnatamente tale norma, oltre ad enucleare nel primo comma il principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici, in termini sostanzialmente coincidenti con il disposto costituzionale dell'art. 25 c. 2, stabilisce al secondo comma il principio di retroattività della norma penale abrogatrice disponendo che “nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato; e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”; al terzo comma contempla l'ipotesi di successione di leggi modificative prevedendo l'applicazione della legge più favorevole.

Problematica assai spinosa e dai rilevanti effetti pratici è quella dell'esatta discriminazione delle ipotesi di mera modifica di una legge penale antecedente da quelle di autentica abrogazione: sul piano applicativo, in particolare, la qualificazione della specifica vicenda in termini di abrogatio sine abolitione implica che la legge successiva, ancorché più favorevole, non potrà retroagire in caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato contemplato dalla normativa antecedente. Seguire la tesi dell'abrogazione o quella della successione ha pertanto conseguenze rilevanti proprio rispetto alla sorte delle sentenze di condanna già definitive e dei decreti penali di condanna esecutivi la cui esecuzione è preclusa dall'art. 2 c. 2 c.p.: in caso di abrogazione, infatti, il giudicato viene travolto e cessano gli effetti penali della condanna dovendo trovare applicazione l'art. 673 c.p.p.-

Orbene, secondo un orientamento interpretativo, ai fini della distinzione tra abrogazione e successione, occorre muovere dalla valutazione del fatto concreto: qualora il fatto concreto risulti punibile alla stregua di entrambe le disposizioni susseguitesi nel tempo si sarebbe al cospetto di una successione di leggi ex art. 2 c. 3 c.p.-

Senonché al criterio in questione si è obiettato che può accadere che il fatto concreto sia sussumibile in ciascuna delle previsioni tra loro in rapporto di successione ma per aspetti diversi; inoltre il criterio de quo ha valenza meramente empirica facendo derivare da fattori casuali la soluzione del problema, laddove invece dovrebbe essere possibile poter tracciare a priori il limite tra lecito e illecito in rapporto a tipologie di comportamento previamente determinate.

Altro criterio di frequente utilizzo ermeneutico per discriminare le ipotesi di abolizione da quelle di modifica della norma penale è quello della continuità del tipo di illecito, che muove dall'analisi della tipologia di interesse protetto e delle modalità di aggressione, intesi come elementi qualificanti ciascuna fattispecie criminosa; tale criterio, tuttavia, lascia margini eccessivi di discrezionalità applicativa nella misura in cui richiede valutazioni sostanzialistiche.

Il criterio recepito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 25887 del 26/03/2003, in senso conforme da SS.UU. n. 24468 del 26/02/2009, e da SS.UU. n. 24468 del 26/02/2009 243585) e maggiormente propugnato in dottrina è il criterio che fa leva sul rapporto strutturale di continenza fra le normative in successione, rilevabile quando fra le fattispecie astrattamente considerate intercorre una relazione di genere a specie: è quanto si riscontra allorché la norma successiva presenti elementi di specialità rispetto a quella precedente generale o quando una nuova e successiva norma di carattere generale ampli l'operatività della preesistente norma speciale.

La specialità può essere per specificazione allorquando si ravvisi un rapporto di genere a specie tra uno o più elementi della fattispecie astratta ovvero per aggiunta allorché figuri un elemento aggiuntivo non presente nella fattispecie generale. Nel caso di specialità per specificazione l'eventuale abrogazione della fattispecie speciale comporta solo una modifica della legge penale, perché l'elemento specializzante era e rimane incluso nella fattispecie generale. Nel caso di specialità per aggiunta, invece, la norma generale non è riferibile a una classe di oggetti necessariamente comprensiva di quella definita dalla norma speciale; può esservi riferita solo se gli elementi comuni alle due fattispecie hanno rilevanza maggiore di quelli che li distinguono. In caso contrario ci si trova in presenza di un'abolizione parziale perché l'area della punibilità riferibile alla prima viene ad essere circoscritta, rimanendo espunti tutti i fatti che pur rientrando nella norma generale venuta meno sono privi di elementi specializzanti. Si tratta di fatti che per la legge posteriore non costituiscono reato e rimangono assoggettati alla regola del secondo comma dell'art. 2 c.p.-

La giurisprudenza delle SS.UU. (SS.UU. n. 25887 del 26/03/2003) ha affermato che “perché non vi sia una totale abolizione del reato previsto dalla disposizione formalmente sostituita (oppure abrogata con la contestuale introduzione di una nuova disposizione collegata alla prima) occorre che la fattispecie prevista dalla legge successiva fosse punibile anche in base alla legge precedente, rientrasse cioè nell'ambito della previsione di questa, il che accade normalmente quando tra le due norme esiste un rapporto di specialità, tanto nel caso in cui sia speciale la norma successiva quanto in quello in cui speciale sia la prima. Però se è la norma successiva ad essere speciale ci si trova in presenza di un'abolizione parziale, perché l'area della punibilità riferibile alla prima viene ad essere circoscritta, rimanendone espunti tutti quei fatti che pur rientrando nella norma generale venuta meno sono privi degli elementi specializzanti. Si tratta di fatti che per la legge posteriore non costituiscono reato e quindi restano assoggettati alla regola dell'art. 2 c.p. c. 2, anche se tra la disposizione sostituita e quella sostitutiva può ravvisarsi una parziale continuità. Perciò per questi fatti non opera il limite stabilito dall'ultima parte dell'articolo 2 c.p. c. 3, e quando è stata pronunciata una condanna irrevocabile il giudice dell'esecuzione deve provvedere a revocarla a norma dell'articolo 673 c.p.p.”.

A quest'ultimo criterio si è uniformata la sentenza che si annota.

Per risolvere il caso sottoposto al suo esame la Corte ha richiamato, aderendovi, l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che ha riguardo al rapporto strutturale tra fattispecie astratte individuando un'ipotesi di abrogazione parziale tutte le volte in cui tra due fattispecie incriminatrici vi sia un rapporto strutturale di specialità tale per cui la norma sopravvenuta esclude la rilevanza penale delle sottofattispecie in essa non più ricomprese: nel caso di modifica di un elemento costitutivo del reato, come nell'ipotesi di specie la c.d. soglia di punibilità, la nuova fattispecie risulta speciale rispetto alla precedente poiché ne restringe l'ambito applicativo di tal che viene ad essere esclusa la penale rilevanza di una o più sottofattispecie astratte: nel caso in esame gli omessi versamenti di importi compresi tra € 50.000,00 e la nuova soglia di punibilità.

Ha precisato la Corte come l'abolitio criminis parziale sia fenomeno del tutto diverso dalla abrogatio sine abolitione, poiché nel primo caso la norma speciale subentra a quella generale, restringendone l'ambito di applicazione; nel secondo caso, oggetto di abrogazione è la norma speciale le cui sottoclassi di fattispecie potrebbero essere riassorbite nella norma incriminatrice generale.

Con riferimento alla nuova e maggiore soglia di punibilità dei fatti di omesso versamento di ritenute certificate (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis), la Corte, sulla scorta di quanto precisato, ha ritenuto essersi verificata un'ipotesi di abrogazione parziale del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art. 10 bis, in ordine a tutte le sottofattispecie relative agli omessi versamenti inferiori alla nuova soglia, per i quali il giudizio di offensività è radicalmente mutato.

Di qui il principio di diritto sopraeunciato e l'applicazione al caso di specie degli artt. 2 c.p. c. 2 e 673 c.p.p. c. 1, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e revoca del decreto penale di condanna emesso dal giudice di merito, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page