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L’espressione "è un matrimonio di interessi" può integrare la diffamazione (Cass. Pen. sez

La sentenza che si annota riconosce rilevanza penale alla condotta di chi, comunicando con più persone, ipotizzi che taluno abbia contratto matrimonio per interesse.

Una sentenza particolarmente rigorosa se si considera la diffusività sociale e mediatica di una critica a tratti persino impietosa, rispetto alla quale una dichiarazione come quella contestata nel caso di specie, ove non si concretizzi con parole ex se offensive, non pare assurgere alla soglia del penalmente rilevante se non per essere scriminata sotto il profilo dell'antigiuridicità.

Nella vicenda all'esame della Corte l'imputato veniva condannato per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. perché, comunicando con i parenti della persona offesa, in una determinata occasione, aveva ipotizzato che quest'ultima avesse contratto matrimonio per acquisire lo status di vedova, quindi per interesse. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato adducendo, fra l'altro, l'inoffensività delle espressioni contenute nell'imputazione, il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.-

Il Procuratore generale si pronunciava per l'annullamento senza rinvio sostenendo che l'espressione incriminata fosse lesiva della sensibilità personale della persona offesa e non avesse invece un carattere oggettivamente offensivo idoneo ad integrare il delitto di diffamazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze fatte valere con il ricorso statuendo che l'attribuzione alla persona offesa della deliberata volontà di sposare un uomo di cui conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni sia significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati.

In particolare, dopo aver ricordato l'importanza che il matrimonio riveste dal punto di vista religioso, culturale, sociale e morale per la maggior parte dei cittadini italiani, e il suo riconoscimento nella Costituzione quale fondamento della società naturale costituita dalla famiglia, della quale la Repubblica riconosce i diritti, la Corte ha sostenuto che le parole usate nei confronti della persona offesa, incentrate sulla ipotizzata strumentalizzazione da parte sua del matrimonio a scopo di lucro, abbiano avuto una potenzialità lesiva non solo del suo personale amor proprio ma soprattutto della sua dignità e dalla considerazione da parte della comunità sociale in cui è inserita, che, di regola, disapprova tali comportamenti.

Riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. relativo, come noto, all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la Corte ha osservato che, essendo intervenuta la decisione d'appello a giugno 2015, ovvero dopo l'entrata in vigore della legge con la quale è stata introdotta la disposizione in parola, sarebbe stato onere del ricorrente sollecitarla al Giudice di merito come motivo o anche in fase di conclusioni, ostando alla sua adozione nel giudizio di cassazione il divieto di cui all'art. 606 c.p.p. c. 3 e art. 609 c.p.p. c. 2, secondo cui la Corte di Cassazione decide oltre i motivi proposti, le questioni rilevabili d'ufficio e quelle che non sarebbe stato posibile far valere in grado di appello.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha disposto il rigetto del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di parte civile.

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