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Responsabilità medica: come ripartire l’onere probatorio in caso di condotta omissiva (Cass. Civ. se

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per rimarcare i principi di ordine generale in materia di responsabilità contrattuale e, specificamente, sul riparto dell’onere probatorio tra attore paziente danneggiato da un lato e convenuto (struttura ospedaliera) dall'altro.

Il dubbio sulla sussistenza di un nesso tra la condotta omissiva del medico ed evento non può tradursi in un vantaggio per il medico, cui spetta l'onere di provare che il proprio inadempimento non ha causato il danno.

Un neonato subiva lesioni da sofferenza ipossico – ischemica patita in occasione del parto. Gli esiti nefasti delle lesioni si concretizzavano in una paralisi cerebrale infantile, con compromissione funzionale degli arti inferiori e totale assenza di parole. La malattia del neonato, riscontrata in epoca successiva alla nascita, determinava i genitori a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal proprio figlio.

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi hanno rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dai genitori, ritenendo che la patologia sofferta dal minore non fosse riconducibile ad una manifestazione verificatasi durante il parto.

Nello specifico, ritenevano che la condotta imperita dell’ostetrica (mancato monitoraggio CTG prolungato per un considerevole periodo di tempo antecedente all'ingresso in sala parto), non fosse in relazione causale con la patologia riscontrata sul minore, e ciò anche in ragione del fatto che fosse documentata l’assenza di sofferenza – anzi, di buone condizioni - del neonato al momento della nascita.


Contro detta decisione, i genitori ricorrono alla Suprema Corte di Cassazione sulla base di cinque motivi.

Seppur con diverse formulazioni, i genitori lamentano in estrema sintesi la violazione dei principi che governano il riparto della distribuzione dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale di cui all'articolo 1218 c.c. (e così anche di malpractice medica per un’azione di risarcimento danni promossa contro la struttura Ospedaliera).

Richiamando i principi che governano l’onere della prova in materia di responsabilità medica allorquando venga invocata a titolo contrattuale, e dopo aver precisato quale sia l’indirizzo giurisprudenziale in tema di danni cerebrali da ipossia neonatale, la Suprema Corte di Cassazione accerta l’erroneità del percorso motivazionale della Corte d’Appello, affermando che il danneggiato avesse assolto il proprio onere probatorio.

In effetti, l’attore aveva dedotto – in maniera articolata e specifica – l’inadempimento della lege artis medica da parte dell’ostetrica consistita “nell'interruzione del monitoraggio della partoriente con tracciato cardiotocografico nella fase terminale del travaglio e per un considerevole periodo di tempo”.

L’allegazione della condotta imperita in siffatti termini, ed in difetto di prova positiva contraria da parte del danneggiante, avrebbe dovuto condurre i Giudici della Corte d’Appello a ritenere provata un’omissione idonea a cagionare l’evento pregiudizievole lamentato.

Del resto, prosegue la Corte di Cassazione, secondo i canoni della corretta pratica ostetrica, e pur in assenza di segni clinici anormali, un costante monitoraggio tococardiografico della partoriente integra condotta diligente imposta per l’assistenza al parto, in quanto finalizzata alla tempestiva diagnosi di una sofferenza fetale ed alla conseguente adozione degli interventi ad hoc necessari (quali la pratica di taglio cesareo) ad evitare il verificare di insulti anosso – ischemici e dei derivanti stati patologici cerebrali.

La diversa applicazione dei principi in materia della distribuzione dell’onere della prova, porterebbe ad affermare - come implicitamente deciso dalla Corte d’Appello - che “il danneggiato sia gravato della prova certa e positiva sia di un contegno inadempiente del medico sia della efficienza eziologica di quest’ultimo nella produzione del danno”.

1) Sul danneggiato grava dunque solo l'onere di allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a porsi come causa o concausa del danno, nella prestazione del medico inserita nella sequenza eziologica da cui è scaturito il lamentato pregiudizio (così Cass. 12/09/2013, n. 20904; Cass. 21/07/2011, n. 15993; Cass. 12/12/2013, n. 27855; Cass. 30/09/2014, n. 20547; Cass. 14/07/2015, n. 14642).

2) Con specifico riferimento poi ai danni cerebrali da ipossia neonatale, si è condivisibilmente affermato che, in presenza di un'azione o di un'omissione dei sanitari nella fase del travaglio o del parto in ipotesi atte a determinare l'evento, l'esser rimasta ignota la causa del danno non può ridondare a vantaggio della parte obbligata, la quale è anzi tenuta alla prova positiva del fatto idoneo ad escludere l'eziologica derivazione del pregiudizio dalla condotta inadempiente (Cass. 17/02/2011, n. 3847; Cass. 09/06/2011, n. 12686); d'altro canto, il nesso di causalità tra condotta medica e danno è da ritenersi sussistente quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno patito dal neonato sia ascrivibile a ragioni naturali o genetiche e, dall'altro, appaia "più probabile che non" che un tempestivo e diverso intervento medico avrebbe evitato il pregiudizio (così Cass. 09/06/2016, n. 11789).

3) Sulla doverosità di adeguato monitoraggio in sede di assistenza al parto, vedi, oltre alle citate Cass. 12686/2011 e Cass. 3847/2011, espressamente Cass. 18/05/2001, n. 6822; Cass. 17/01/2008, n. 867; Cass. 30/6/2005, n. 13979.

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