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Assicurazione: quando opera il termine di tolleranza di 15 giorni (Cass. Civ. sez. VI ord. 12/07/201

Ai sensi dell’art. 1901 c. 2 c.c. in caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, l’assicurazione produce effetto per i 15 giorni seguenti e rimane sospesa a partire dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quella della scadenza. Trattasi della cosiddetta proroga dei 15 giorni o del termine di tolleranza. In buona sostanza, se il rischio si verifica in questo torno di tempo, l'assicuratore è tenuto ad indennizzare il danno, anche se il premio non venga successivamente pagato; infatti, la protrazione quindicinale della garanzia assicurativa prevista ex lege, trova la propria “giustificazione” nel pagamento del premio precedente, il cui ammontare viene determinato dall'impresa assicurativa anche tenendo conto del periodo indicato.

Per comprendere quando trovi applicazione il periodo di comporto di 15 giorni, occorre porre mente alla lettera della legge. Il secondo comma dell’art. 1901 c.c., infatti, fa espressamente riferimento ai premi successivi al primo. Per contro, in caso di mancata corresponsione della prima rata, la garanzia assicurativa non produce effetto, ancorché il contratto sia regolarmente concluso. È pur vero che la copertura sorge dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto (art. 1899 c. 1), purtuttavia gli effetti si producono unicamente a decorrere dal giorno del pagamento del premio (art. 1901 c. 1 c.c.).

L’ordinanza in commento chiarisce l’ambito di applicazione del primo e del secondo comma dell’art. 1901 c.c. e l’operatività del termine di tolleranza.

La fattispecie oggetto di scrutinio è la seguente: autovettura concessa in leasing ad un soggetto e poi rubata. La polizza assicurativa era stata conclusa dall'utilizzatrice con appendice di vincolo a favore del concedente; in altre parole, questi aveva il diritto di soddisfarsi, nel caso di perdita del bene, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore all'assicurato. La suddetta polizza veniva sostituita di anno in anno, infatti, recava numeri “identificativi” diversi. Orbene, la polizza in oggetto scadeva il 30 settembre, l’auto veniva rubata il 12 ottobre e l’assicurata pagava il premio il 16 ottobre. Secondo la compagnia assicurativa, quindi, il mezzo era scevro di copertura atteso il ritardato pagamento della prima rata, ai sensi dell’art. 1901 c. 1 c.c.- Per contro, la società concedente riteneva applicabile il termine di tolleranza di 15 giorni, in virtù di quanto previsto dal medesimo articolo, al comma secondo.

Il percorso delibativo dei giudici scaturisce dalla lettera della legge. Il momento iniziale e finale dell’operatività della garanzia assicurativa è fissata dalle ore ventiquattro del giorno di stipula alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno indicato nel contratto (art. 1899 c. 1 c.c.). La proroga tacita del negozio non può avere durata superiore a due anni (art. 1899 c. 2 c.c.). Con la proroga si verifica una prosecuzione del rapporto originario, alle medesime condizioni pattuite, senza necessità di emettere un nuovo documento. Ne deriva che i pagamenti del premio effettuati nel periodo di proroga sono compiuti senza soluzione di continuità con i precedenti; pertanto, in caso di mancato pagamento alla scadenza della singola rata, la disciplina degli effetti del contratto deve essere rinvenuta nel comma secondo dell'art. 1901 c.c., ossia si applica il periodo di comporto di 15 giorni. Per completezza espositiva, si ricorda che l’art. 170 bis del d.lgs. 07/09/2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dispone che: «il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale […], si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta […] a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».

Nella fattispecie oggetto di scrutinio, invece, non ci si trovava di fronte ad una mera proroga del contratto originario, ma ad un nuovo negozio giuridico. Infatti, la polizza venuta a scadenza era stata sostituita con altro documento. In altri termini, tra le parti si era giunti alla conclusione di un nuovo contratto assicurativo, benché alle medesime condizioni del precedente. Di conseguenza era cessata l’efficacia del contratto originario ed erano insorti ex novo, in capo ai paciscenti, gli effetti vincolanti del negozio, quali l'assunzione del rischio della perdita del bene, da parte dell'assicuratore, e corrispettivamente dell'obbligazione di pagamento del premio. Al lume di quanto esposto, emerge chiaramente come trovi applicazione il primo comma dell’art. 1901 c.c. e quindi, sino a che non venga corrisposto il premio, l’efficacia del contratto rimanga sospesa. Tornando al caso concreto, il furto del veicolo si era verificato al di fuori della copertura assicurativa, in quanto la polizza era rimasta sospesa, non essendo stato pagato il corrispettivo dovuto. Inoltre, la società concedente il leasing, ut supra ricordato, godeva del vincolo di destinazione del ricavato, pertanto non poteva dirsi terza rispetto al contratto. Al contrario, la scopertura assicurativa – in quanto parte – le era opponibile. La Suprema Corte, pertanto, conferma il rigetto della domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo e ribadisce l’inapplicabilità del termine di tolleranza al caso esaminato.

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