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Niente multa se l'autovelox è posizionato dopo un filare di alberi (Cass. Civ. sez. VI-2 ord. 25

Va dichiarata illegittima la multa per eccesso di velocità laddove l'autovelox sia posto al termine di un filare di alberi e dunque in posizione malamente visibile dalla carreggiata.

È quanto confermato dalla Corte di Cassazione, sezione VI-II civile, nell'ordinanza n. 25392/2017 che ha respinto il ricorso di un Comune contro la decisione del Tribunale che, accogliendo l'appello del conducente, aveva dichiarato illegittima la sanzione amministrativa comminatagli.

All'automobilista era stato contestato di aver percorso con la sua autovettura una strada statale alla velocità di 83 km/h in violazione del limite massimo consentito, pari a 50 km/h; tuttavia, il sanzionato deduceva che la postazione di controllo elettronico della velocità non era visibile, giacché collocata dopo un filare di alberi, e che la segnaletica non era stata posizionata con congruo anticipo.

Per il giudice a quo, indipendentemente dalla percezione delle distanze da parte del sindaco del Comune (le cui dichiarazioni hanno comunque natura confessoria), la descrizione dello stato dei luoghi ove era stato collocato l'autovelox, rendeva palese la violazione del combinato disposto degli artt. 142 C.d.S. e 79 del regolamento di esecuzione dello stesso codice.

In Cassazione, l'ente deduce una motivazione "solo apparente" dell'impugnato dictum, "essendo priva di qualsiasi riferimento fattuale oggettivo allo stato dei luoghi" nonché del riscontro di elementi escludenti, nel caso concreto, una minore visibilità del dispositivo.

Ancora, deduce il Comune, che il riscontro della distanza metrica necessaria onde percepire la presenza di un autovelox, "è una valutazione palesemente soggettiva (...) per cui non può (...) valere come una confessione giudiziale" e che, ferma la norma che fissa una distanza minima per il segnale che informi della presenza dell'autovelox, l'avvistamento del dispositivo, regolarmente presegnalato, deve semplicemente essere "ben visibile" in rapporto allo stato dei luoghi e alla "velocità locale predominante".

Per gli Ermellini, invece, correttamente il Tribunale avrebbe fatto uso della normativa in materia, in particolare del parametro di cui al 6° c. bis dell'art. 142 C.d.S., alla cui stregua "le postazioni di controllo (...) per il rilevamento della velocità devono essere (...) ben visibili", provvedendo così a una valutazione in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica e assolutamente congrua ed esaustiva.

Inoltre, soggiunge il Collegio, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° c. n. 5 c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il ricorso viene, tuttavia, accolto in minima parte per erronea regolamentazione delle spese: la Cassazione, pertanto, espunge dall'impugnata sentenza del Tribunale la condanna del Comune al pagamento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,5%.

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