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Suonare insistentemente il campanello della vicina è reato (Cass. Pen. sez. I sent. 25/05/2017 n. 2

Per la Cassazione, la condotta di chi suona ripetutamente il campanello della vicina di casa può integrare molestia o disturbo alle persone.

Secondo la Suprema Corte il reato di molestia o disturbo alle persone può essere integrato, infatti, da molteplici comportamenti, quali il suonare ripetutamente il campanello della vicina.

Con la sentenza n. 26336/17, difatti, la Corte di Cassazione sezione penale ha confermato la condanna di un uomo inflitta dal giudice del merito per aver questi utilizzato in maniera incontrollata il campanello dell'appartamento di una donna, ponendo la vittima in una "condinzione di disagio" e "alterandone le normali condizioni di tranquillità".

Ad assumere rilievo nel senso della conferma della condanna, per la Cassazione, sono stati il tempo e il modo della condotta.

L'uomo, infatti, ha agito in maniera molesta per un arco di tempo non minimo e con modalità articolate che sommavano l'insistente suono del campanello dell'abitazione alla rottura di diversi vasi di fiori posizionati nel pianerottolo. Egli, insomma, ha tenuto una condotta idonea ad arrecare molestia e disturbo alla persona offesa e a giustificare la condanna al pagamento di € 300 a titolo di ammenda e di € 500 a titolo di risarcimento della vittima.

Con l'occasione la Corte ha anche avuto modo di ribadire che, ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo, un luogo può considerarsi come aperto al pubblico quando ad esso possono accedere tutti in determinati momenti o anche quando può accedervi una categoria di persone che abbia determinati requisiti, con la conseguenza che è possibile far rientrare in tale nozione anche l'androne di un palazzo, la scala comune a più abitazioni e, allo stesso modo, il pianerottolo ove nel caso di specie si era consumata la condotta dell'imputato.

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