Vendita di fondo senza certificato di destinazione è nulla in senso assoluto (Cass. Civ. sez. II sen
Sono viziati da nullità assoluta gli atti di trasferimento di terreni, privi dell’allegazione del certificato di destinazione urbanistica e gli atti di trasferimento di edifici, senza l’indicazione degli estremi della licenza o concessione ad “aedificandum”, per cui tali contratti sono impugnabili da chiunque vi abbia interesse.
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, con la sentenza n. 23541/17, depositata il 09/10/2017.
Nella vicenda in esame, l’attrice, convenne gli eredi del proprio debitore, per sentir dichiarare la nullità del contratto, con cui i convenuti avevano venduto un fondo, senza che nell'atto di trasferimento fosse menzionato il fabbricato abitativo esistente su tale terreno.
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, ritenendo l'attrice priva di interesse ad agire, e successivamente, anche la Corte d'Appello, da costei adita, ha confermato detta decisione.
Avverso tale sentenza l’erede superstite della creditrice ha presentato ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura proposta, sulla scorta del principio consolidato, già enunciato con la sentenza n. 8685/99, nonchè ribadito con la sentenza n. 630/03, secondo cui, mentre gli atti giuridici aventi ad oggetto terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e gli atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, sono affetti da nullità relativa, nel caso in oggetto, deve riconoscersi carattere di nullità assoluta all'atto di trasferimento contestato.
In particolare, secondo quanto disposto dalla L. n. 47 del 1985, art. 18 c. 2 e art. 40 c. 2 è nullo in senso assoluto, ogni atto di trasferimento senza l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli edifici, ogni atto di trasferimento privo dell'indicazione degli estremi della licenza o concessione ad "aedificandum" ovvero, in mancanza, senza l'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia.
Pertanto, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40 c. 2 essendo gli atti di trasferimento di edifici privi della indicazione degli estremi della licenza o concessione ad "aedificandum" affetti da nullità assoluta, tale vizio è rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse.
Per tali motivi, ritenendo la ricorrente legittimata a chiedere la nullità del contratto di trasferimento, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello.