Legge Pinto: azione non può essere esercitata in via surrogatoria (Cass. Civ. sez. II ord. 02/10/201
La Legge n. 89 del 2001, nota come “legge Pinto”, disciplina modi e condizioni per l'esercizio dell’azione di risarcimento del danno causato dalla irragionevole durata del processo.
La domanda di risarcimento può essere proposta in via surrogatoria ai sensi dell’art. 2900 c.c.?
A questa domanda risponde negativamente la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza del 02/10/2017, n. 22975.
La Suprema Corte ricorda che l'azione surrogatoria ha natura conservativa e cautelare in quanto ha come effetto l'incremento del patrimonio del debitore con conseguente vantaggio di tutti i creditori e non solo di quello che ha agito in surroga.
Si tratta di un mezzo di tutela a carattere preventivo ed indiretto del credito, poiché la soddisfazione finale e diretta del creditore passa di norma inevitabilmente per il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dal libro III del c.p.c.-
In particolare l'azione surrogatoria conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e, trattandosi di un'interferenza nella sfera giuridica del soggetto passivo, ha carattere eccezionale e richiede necessari requisiti.
Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è la qualità di creditore e l'esistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione.
Deve sussistere, inoltre, un atteggiamento di inerzia del debitore nel compimento degli atti necessari a far valere i propri diritti di natura patrimoniale.
Questo comportamento omissivo deve essere tale da provocare il pericolo di un effettivo pregiudizio per le ragioni dei creditori, ossia compromettere la capienza del patrimonio e i diritti dei creditori al soddisfacimento di tutti i crediti.
Infine, i diritti o le azioni che ammettono la surrogatoria, devono avere necessariamente contenuto patrimoniale poiché solo questi diritti sono correlati a determinare la garanzia generica del creditore e natura non personale.
Nel caso di specie i ricorrenti proponevano opposizione avverso il decreto del consigliere delegato della Corte di Appello di Ancona del 29/01/2015 che aveva accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo da loro proposta in relazione ad un giudizio che era stato introdotto dal loro comune dante causa il 03/04/1992 e che si era concluso con sentenza del 22/04/2013, emessa dalla Corte di Appello di Ancona quale giudice di rinvio.
La Suprema Corte, come ha già chiarito con la sentenza n. 183/17, ritiene che in tema di durata non ragionevole del processo civile, l'erede della parte deceduta nel corso del giudizio presupposto ha diritto all'indennizzo iure proprio solo per il periodo successivo alla sua costituzione volontaria in giudizio o dopo che nei suoi confronti sia stato notificato un atto di riassunzione (evento, quest'ultimo, a cui nei motivi di ricorso in esame non si fa alcun riferimento), in quanto, prima di tali momenti, egli potrebbe essere del tutto all'oscuro della stessa esistenza del giudizio oppure, in ipotesi, avere rinunziato all'eredità ovvero, ancora, trovarsi nella posizione di mero chiamato, mentre solo a seguito della riassunzione o della costituzione l'erede viene formalmente coinvolto nel giudizio e ne subisce tutte le conseguenze, anche in termini di patema d'animo per la sua durata.
Pertanto la domanda di risarcimento del danno causato dall'irragionevole durata del processo non può essere proposta in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c.-