Escluso il danno catastrofale se la morte è istantanea (Cass. Civ. sez. VI-3 ord. 29/11/2017 n. 2847
Escluso il danno catastrofalese la morte è istantanea. Così ha ritenuto la Cassazione pronunciandosi, con l'ordinanza in commento, su una vicenda inerente un omicidio di camorra avvenuto alla fine degli anni '90.
Nella vicenda, gli eredi di un giovane ucciso in un agguato da un commando di camorristi, chiedevano il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis, in relazione al pregiudizio morale subito dal loro congiunto.
Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi riconoscono agli eredi della vittima solo i danni richeisti iure proprio rigettado invece la domanda relativa ai danni subiti dal deceduto. Da qui il ricorso in Cassazione, affidato ad unico motivo. Nello specifico, "i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia erroneamente richiamato la Cass. a SS.UU. n. 15350/2015, in punto di danno tanatologico, rilevando che, nel caso era stato richiesto il 'danno catastrofico' per la sofferenza psichica patita dalla vittima nel tempo intercorso fra l'inizio dell'aggressione omicida e la morte, tempo in cui il giovane si era reso conto della propria fine imminente e aveva cercato rifugio in uno chalet vicino".
Per gli Ermellini, però, il motivo è infondato. Il presupposto fattuale richiesto per l'insorgenza del danno catastrofale, affermano infatti, è costituito dall'acquisizione della consapevolezza della propria morte imminente. Ciò è stato escluso nel caso di specie, giacché la Corte ha ritenuto che "in mancanza di ricostruzioni fattuali più precise, l'azione omicida è stata istantanea, essendo durata solo pochi secondi" e che, pertanto, "l'evento morte, nel senso di cessazione della funzione vitale consapevole, è, poi, sopraggiunto istantaneamente". Per cui, il ricorso è rigettato.