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Immissioni: se non si misura il rumore di fondo, non c’è prova di danno (Cass. Civ. sez. II sent. 17

In materia di inquinamento acustico, la mancata misurazione del rumore di fondo, nella fascia oraria a cui si riferiscono le contestazioni, impedisce di dimostrare l’intollerabilità delle immissioni sonore.

Così ha statuito la Suprema Corte con la pronuncia in commento.

Gli attori agivano in giudizio a causa delle immissioni rumorose prodotte durante le ore notturne dalla convenuta. Il giudice di primo grado acclarava la loro intollerabilità e condannava la controparte a ricondurre i rumori nei valori di legge, oltre al risarcimento del danno. In sede di gravame, la sentenza veniva riformata, in quanto il giudice di appello riteneva non raggiunta la prova dell’evento di danno. Si giungeva così in Cassazione.

La Suprema Corte conferma il percorso delibativo seguito dal giudice di secondo grado. Preme sottolineare che il vaglio ha investito unicamente le motivazioni sottese alla decisione, in quanto la valutazione sulla tollerabilità (o meno) delle immissioni rumorose rientra in un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Gli Ermellini hanno rigettato le censure proposte dai ricorrenti e confermato quanto deciso in appello, poiché il giudicante si era motivatamente discostato dalle conclusioni del CTU, censurando le modalità di misurazione da questi adottate. Il perito, infatti, aveva applicato «il criterio differenziale tra il rumore ambientale e il rumore residuo», ritenendo che l’attività della convenuta debordasse dai limiti di legge così come statuiti dal D.P.C.M. del 01/03/1991 (recante disposizioni sui “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”).

Per comprendere l’iter decisionale della Corte, occorre precisare cosa si intenda per rumore ambientale, rumore residuo e rumore di fondo.

- Il rumore ambientale è quello prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Esso è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti (All. A, art. 4 D.P.C.M. 01.03.1991).

- Il rumore residuo è quello che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Per la sua misurazione si seguono le medesime modalità impiegate per la misura del rumore ambientale (All. A, art. 3 D.P.C.M. 01/03/1991).

- Il rumore di fondo è la fascia rumorosa costante nella quale si verificano le immissioni ritenute moleste (Cass. 17/02/2014 n. 3714).

Ebbene, nel caso di specie, il periodo di disturbo lamentato dagli attori era concentrato tra le cinque e le sette del mattino. La suddetta fascia oraria, secondo la comune esperienza, è caratterizzata dalla ripresa della maggior parte delle attività umane dopo la pausa notturna. Eppure il CTU non ha misurato il rumore di fondo nel periodo esaminato, falsando quindi la misurazione relativa ai “limiti differenziali”. Vediamo ora cosa si intenda con questa espressione.

- Il Leq è il livello equivalente, ossia il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell’ambiente esterno. Si tratta di un valore medio, inidoneo a valutare la sorgente disturbante.

- Il limite assoluto riguarda i limiti massimi stabiliti per legge in base alla zona.

- mentre per limite differenziale si intende la differenza tra il rumore di fondo e la sorgente disturbante, mutevole a seconda che ci si trovi di giorno o di notte (D.P.C.M. 14/11/1997 recante “la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”).

Tutto ciò premesso passiamo alla disamina della decisione.

La Suprema Corte rileva come, nella fattispecie, la misurazione del rumore di fondo non fosse avvenuta nel periodo di tempo a cui si riferivano le contestazioni. Tale circostanza è di particolare rilievo, giacché la fascia oraria in oggetto è caratterizzata dal risveglio delle “attività antropiche”, pertanto ne consegue che il rumore sia superiore rispetto alla fascia notturna. Quindi, se il rumore di fondo è più alto, muta anche il valore del limite differenziale, che ben potrebbe non superare le soglie di legge. Infatti, nel periodo che va dalle 4.50 del mattino alle 5.01, il livello equivalente (Leq) aumenta di ben 7.60 punti. Pertanto è plausibile ritenere che nelle ore successive esso possa alzarsi ulteriormente, rendendo diversi anche i livelli differenziali e assoluti rilevati. In altre parole, occorre tenere conto del rumore di fondo esistente al momento della misurazione per valutare la sussistenza (o meno) della violazione dei limiti legali, assoluti e differenziali.

Modalità di misurazione delle immissioni: criterio comparativo e differenziale

Il criterio differenziale, come dice il nome, si basa sulla differenza tra il livello di rumore ambientale ed livello di rumore residuo e trova il proprio ubi consistam normativo nel D.P.C.M. 14/11/1997. Il criterio comparativo, invece, è di creazione giurisprudenziale e considera intollerabili le immissioni che superino il rumore di fondo di oltre 3 db. «Posto che per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della rumorosità di fondo della zona in relazione alla reattività dell'uomo medio, rettamente il giudice di merito ritiene eccedenti il limite normale le immissioni che superano di 3 decibel la rumorosità di fondo» (Cass. 06/01/1978, n. 38). Tale principio è stato recentemente ribadito anche da una pronuncia a SS.UU. (Cass. S.U. 27/02/2013 n. 4848). Di regola, nei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti che esercitano attività produttive, commerciali e simili, trova applicazione la disciplina normativa di cui sopra ed il criterio differenziale; mentre nei rapporti inter-privatisci si ricorre all’art. 844 c.c. ed al metodo comparativo.

Ai sensi dell’art. 844 c.c. sono considerate illecite le immissioni intollerabili, di qualsiasi natura, comprese quelle sonore. Ebbene la legge ed i regolamenti individuano indici e livelli predeterminati il cui superamento produce una violazione. Tuttavia non sempre il mancato rispetto del limite di legge comporta per ciò solo l’intollerabilità dell’immissione. Per converso, alcune immissioni, pur non oltrepassando la soglia, superano comunque il livello di tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.- A tal proposito, si precisa che «il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz'altro gli estremi di un illecito anche se l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 c.c.» (Cass. Ord. 18/01/2017 n. 1069). La suddetta valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare caso per caso (Cass. 25/01/2006, n. 1418). Egli è tenuto a considerare la situazione concreta, la vicinanza dei luoghi, gli effetti dannosi sulla salute. Non deve porre alla base del giudizio esclusivamente i rilievi tecnici e fonometrici. Infatti, in qualche decisione di merito, è stata ammessa anche la prova testimoniale. I rumori ben possono cadere sotto la diretta percezione dei testi e, pertanto, non si tratta di giudizi valutativi (Tribunale Brescia, sentenza 26/09/2017 n. 2621).

La Suprema Corte conferma la decisione appellata, precisa come la valutazione sull’intollerabilità delle immissioni sia insindacabile in sede di legittimità e ricorda che il giudice, in qualità di peritus peritorum, può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, purché motivi ragionevolmente la propria decisione. Nel caso in esame, la mancata misurazione del rumore di fondo nel periodo di interesse ha reso la perizia inidonea ad accertare se vi fosse stato un effettivo sforamento dei limiti di legge.

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