Fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta: reato escluso se riscossione non è pregiudicata (Cass.
La costituzione di un fondo patrimoniale non rappresenta di per sé elemento materiale del reato di sottrazione fraudolenta del patrimonio del debitore di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74/2000.
La scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell'indirizzo economico familiare e pertanto è necessario accertare che l’istituzione del fondo patrimoniale sia di ostacolo al soddisfacimento dell'obbligazione tributaria.
L’ente di riscossione può iscrivere, infatti, ipoteca sul fondo patrimoniale senza dover provare l'estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia.
Con la sentenza del 17/10/2017 n. 47827, la III sezione della Cassazione ha delimitato i confini del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte previsto dal D.lgs n. 74/2000 modificato recentemente dal D.Lgs n. 158/2015.
La Corte d’appello di Firenze aveva condannato una donna alla pena di quattro mesi di reclusione per violazione di cui all’art. 11 del predetto decreto legislativo.
La norma prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, al fine di sottrarsi al pagamento d’imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o d’interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Nel caso in esame, era stato costituito un fondo patrimoniale che il tribunale aveva ritenuto collegato temporalmente all’evasione delle imposte.
In Cassazione la ricorrente, ha sostenuto la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta del reato di cui all’ art. 11.
La costituzione di un fondo patrimoniale non sarebbe stata idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale, poiché l’ente di riscossione ben avrebbe potuto iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale senza dover provare l'estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia, come recentemente affermato dalla Cassazione Civile, sez. tributaria, con la sentenza 25/05/2016 n. 10794.
Il motivo è stato ritenuto fondato e il ricorso è stato accolto. In caso di costituzione di un fondo patrimoniale per fare fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 11, che nell'operazione ci sia l’elemento costitutivo della sottrazione fraudolenta.
Il giudice di merito deve individuare se sussiste una strumentalizzazione della causa tipica negoziale per evitare il pagamento del debito tributario.
Emerge, dunque, il principio secondo cui la creazione del patrimonio separato, non rappresenta di per sé l'elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.
La scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell'indirizzo economico familiare e pertanto solo quando si accerta che l’istituzione del fondo patrimoniale ostacola il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, si realizza il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Cass. Civ. n. 23986/2011).
Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi ed ha dato una motivazione inadeguata evidenziando il solo profilo temporale della contemporaneità tra la costituzione del fondo patrimoniale e le ripetute condotte di omesso versamento delle imposte dovute, mentre non ha argomentato in merito al comportamento fraudolento di rendere in tutto o in parte inefficace il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria.
Nella sentenza si specifica inoltre che il reato di sottrazione fraudolenta ha natura di reato di pericolo. Non è necessario il verificarsi del danno ma è sufficiente che gli atti simulati o fraudolenti siano idonei a pregiudicare – secondo un giudizio ex ante – l'attività di recupero dell’amministrazione, anche in assenza di una procedura di riscossione coattiva in atto (Cass. Civ. Sez. 3, n. 13233/2016, Cass. Civ. Sez. 3, n. 35853/2016, Cass. Civ. Sez.3, n. 3011/2016).
Il profitto del reato, pertanto va individuato nell’impoverimento patrimoniale finalizzato alla riduzione della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. rappresentata dal patrimonio del creditore.
Infine, il profitto confiscabile del reato è commisurato al valore dei beni che servono da garanzia nei confronti dell'amministrazione che agisce per il recupero delle somme evase, e non nell'ammontare del debito tributario.