Clausola vessatoria scarsamente leggibile è comunque valida se sottoscritta (Cass. Civ. sez. VI-3 or
Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte, anche se scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole comportarsi con diligenza e chiedere che gli venga fornito un modello contrattuale intellegibile; nel caso in cui non agisca in tal senso, non può lamentare di non aver compreso la portata della clausola da lui firmata.
Così ha deciso la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3307 del 12/02/2018 in relazione ad un contratto di utenza telefonica.
Una società conviene in giudizio una compagnia telefonica a causa della sottoscrizione di un contratto di utenza, a seguito del quale la linea era rimasta inattiva per mesi, cagionando ingenti danni patrimoniali all'attrice per la perdita di numerose opportunità lavorative. Le istanze attoree trovano accoglimento e la compagnia viene condannata al pagamento di oltre € 70 mila. Al contrario, in sede di gravame, il giudice accoglie l’eccezione di incompetenza – già sollevata in primo grado dalla compagnia telefonica – e, in totale riforma della sentenza appellata, condanna il cliente alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della pronuncia di primo grado. Si giunge così in Cassazione.
La questione al vaglio dei supremi giudici riguarda la clausola derogatoria della competenza territoriale. Ai sensi dell’art. 1341 c. 2 c.c., si tratta di una clausola vessatoria che necessita di espressa sottoscrizione (Corte Cass. Ord. 21816/2009). In materia di competenza territoriale, si ricorda che l’approvazione per iscritto in forma specifica è richiesta non solo allorché sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando venga stabilito un foro esclusivo, se in questo caso viene eliminata la competenza alternativa di altro giudice (Corte Cass. 3261/1996). La vessatorietà della clausola, a cui consegue l’obbligo di doppia sottoscrizione, emerge allorché essa si trovi in contratti predisposti unilateralmente da uno solo dei contraenti (i cosiddetti “contratti standard”) in cui il cliente deve aderire al contratto (di qui la dizione di “contratto per adesione”) senza possibilità di negoziarne il contenuto. Per contro, se il regolamento contrattuale è stato redatto di concerto tra i paciscenti e riflette, anche nella singola clausola, il risultato del reciproco incontro di volontà, non abbisogna di specifica sottoscrizione (Corte Cass. 4531/1990). La tutela dell’aderente è pregnante, allorché si tratti di un consumatore giacché, in quel caso, trova applicazione il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Nella situazione in esame, invece, il cliente è una società e, pertanto, si applica la disciplina codicistica, secondo la quale le condizioni generali di contratto predisposte da una sola delle parti sono efficaci se al momento della conclusione del negozio il contraente debole le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Nel caso di specie, l’utente lamenta di non aver compreso la clausola giacché, nella copia a sua disposizione, era illeggibile. Per contro, la compagnia ha prodotto un fac simile perfettamente chiaro, dimostrando la piena intellegibilità del contratto originario. Inoltre, secondo la convenuta, non era credibile che il contraente avesse apposto una doppia sottoscrizione ad una clausola senza leggerne il contenuto. A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha contestato la difformità tra le condizioni generali risultanti dalla copia prodotta in giudizio dalla compagnia telefonica e quelle da lei visionate all'atto della stipula.
La questione su cui verte il ricorso consiste nello stabilire quale efficacia abbia una clausola vessatoria – di deroga della competenza territoriale – in presenza di sottoscrizione, per approvazione, di una copia sbiadita di un documento redatto a caratteri molto piccoli e pressoché illeggibile.
La ratio dell’art. 1341 c.c. consiste nel tutelare il contraente debole e la doppia sottoscrizione serve ad assicurare che le clausole contenute nei contratti standard siano effettivamente comprese dalla parte. Secondo la linea defensionale seguita dalla società attrice, pertanto, il fatto che il modello prodotto dalla compagnia telefonica fosse leggibile di per sé non è sufficiente. Quel che rileva è se nel contratto concretamente sottoscritto tra le parti, il contraente debole fosse in condizione di comprenderne il contenuto. La Suprema Corte rigetta tale percorso argomentativo richiamando un unico precedente, assai risalente, in cui si statuiva che: «la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall'art 1341 c.c. rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l'asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità» (Corte Cass. 2562/1973). Per la Corte, dunque, il fatto che la clausola in discorso fosse scritta piccolissima e ciò la rendesse praticamente illeggibile non rappresenta una ragione sufficiente per l’accoglimento del ricorso.
Nel documento sottoscritto dalla ricorrente, la presenza della clausola derogatoria della competenza era visibile, in quanto inserita in un elenco e contraddistinta da un apposito numero. Peraltro, la suddetta modalità di redazione del regolamento contrattuale segue la giurisprudenza di legittimità in materia (Corte Cass. 15278/2015; Corte Cass. 22984/2015), in virtù della quale le clausole vessatorie devono essere indicate specificamente in maniera idonea, con un numero o una lettera che le contraddistingua, per suscitare l'attenzione del sottoscrittore (Corte Cass. 4452/2006). Pertanto è sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa – senza la sua trascrizione integrale – giacché in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto (Corte Cass. 12708/2014).
Secondo l’insegnamento dei supremi giudici, il discrimen per la validità delle forme di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. è il seguente: il richiamo al numero della clausola vessatoria è sufficiente a farla conoscere al contraente, invece, tale non è il mero richiamo cumulativo o in blocco, a clausole vessatorie e non, che si esaurisca nella mera indicazione del numero; di contro, è valido allorché ne riporti, anche sommariamente, la descrizione. In tale ultimo caso, infatti, la menzione del contenuto o del titolo suscita l'attenzione del sottoscrittore sulle clausole elencate e soddisfa le esigenze di specificità e separatezza richieste dall'art. 1341 c. 2 c.c.- In definitiva, ciò che rileva è «se le modalità del richiamo delle clausole onerose operata nel contratto garantiscano l’attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa fra quelle richiamate e dunque se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale che valga a porre in specifica evidenza le clausole onerose, in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione» (Corte Cass. ord. 4404/2014).
L’art. 1341 c.c. prevede l’efficacia delle clausole che il contraente avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza. L’eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera il contraente debole dall'onere di vigilare. In ragione di ciò, la società ricorrente non può fondare le proprie doglianze sulla scarsa leggibilità della clausola. Del resto, non ha mai contestato che il fac simile del contratto prodotto dalla compagnia telefonica fosse diverso dal contenuto di quello effettivamente sottoscritto. In buona sostanza, la mancata conoscenza della clausola derogatoria della competenza, ad avviso dei giudicanti, è riconducibile unicamente alla disattenzione di chi ha firmato senza leggere o che non si è attivato al fine di domandare una copia leggibile.
In conclusione, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione respinge il ricorso della società e formula il seguente principio di diritto: «in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria».