Permesso di soggiorno, i casi in cui può essere rilasciato (Cass. Civ. sez. I sent. 23/02/2018 n. 44
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 23/02/2018 n. 4455, ha chiarito le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale di Bari, con la quale quest’ultimo aveva accordato ad un cittadino gambiano il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La Corte d’Appello, pronunciandosi in senso difforme rispetto al Tribunale, aveva (erroneamente) valorizzato in via esclusiva quali presupposti per la protezione umanitaria, la residenza in Italia da più di tre anni, la piena integrazione nel tessuto sociale e la sussistenza di un rapporto di lavoro stabile con un’adeguata retribuzione.
La proposizione del ricorso è stata fondata sulla presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.lgs. 25/2008 e dell’art. 5 c. 6 del D.lgs. 286/98.
Trattandosi di un caso di protezione umanitaria, i riferimenti normativi utilizzati dalla Corte sono stati i seguenti:
- Art. 5 c. 6 T.U. sull'immigrazione che individua come presupposto per la concessione del permesso la sussistenza di: “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”;
- Art. 11 D.P.R. 394/99, lett. c ter che fa riferimento a “oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”;
- Art. 28 D.P.R. 394 cit., che rinvia a sua volta all'art. 19 T.U. sull'immigrazione, in cui si nega l’ipotesi di rimpatrio del richiedente in presenza del rischio di persecuzioni o torture in attuazione dell’art. 19 c. 2 CEDU;
- Art. 3 c. 1.1 L. 110/17 nel quale si prevede che costituisca titolo per il riconoscimento della protezione umanitaria anche la sussistenza, nel paese d’origine di “violazioni sistematiche gravi dei diritti umani”.
Tale previsione viene richiamata in quanto, sebbene inapplicabile al caso di specie (per ragioni temporali), apre la strada al riconoscimento della centralità delle condizioni oggettive di lesione di diritti umani nel paese d’origine in luogo di quelle soggettive di vulnerabilità.
Ciò premesso, la Corte ha analizzato il fondamento sostanziale dell’istituto della protezione umanitaria, la quale costituisce forma di tutela residuale rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione sussidiaria.
È opportuno sottolineare che tale affermazione non appare tuttavia provvista di portata innovativa: in questo senso si era già pronunciata la Corte di legittimità con la sentenza 15466/14, in cui si era affermato: “il permesso umanitario è una condizione atipica e residuale idonea ad integrare l’ampiezza del diritto d’asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost.”.
La questione che pone l’art. 5 c. 6 del D.lgs. 286/98, nodo centrale del caso in esame, è stato identificato dalla Suprema Corte con la genericità della formula “seri motivi”, i quali paiono costituire un vero e proprio catalogo aperto.
Nella presente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che tali seri motivi devono ritenersi “tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale ed internazionale”.
La valutazione circa la concessione del permesso umanitario non può quindi fondarsi esclusivamente sull'integrazione dello straniero nel territorio dello Stato, dovendosi valorizzare tale aspetto solo in quanto circostanza concorrente con altre ai fini della possibile condizione di vulnerabilità del richiedente.
In questo senso il permesso di soggiorno si configura come uno strumento atto a tutelare un soggetto dalla compressione dei suoi diritti fondamentali conseguente al rimpatrio, in armonia con quanto previsto dagli artt. 2 Cost. e art. 8 CEDU.
La Suprema Corte ha individuato delle vere e proprie “linee guida” a cui il giudice dovrà attenersi al momento della valutazione circa la concessione della tutela in esame.
In questo senso la Cassazione ha affermato come principio cardine che l’interprete non potrà prescindere da una valutazione comparatistica della condizione del richiedente sotto i seguenti profili.
Da un lato egli sarà tenuto a valutare la condizione di vulnerabilità cui era esposto il richiedente nel Paese d’origine.
A tali fini, la vulnerabilità potrà consistere sia in una privazione piena ed effettiva dei diritti umani, sia nella mancanza radicale di condizioni di vita per l’estrinsecazione di bisogni essenziali per l’individuo.
La Corte ha sostenuto che possano ricondursi alla nozione in esame, ad esempio, un’esposizione seria del diritto alla salute, una “situazione politico-economica con effetti d’impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità” nonché una condizione geo-politica che impedisca in maniera assoluta la garanzia del bene vita (carestie, siccità, povertà inemendabili).
L’accertamento della sussistenza della suddetta vulnerabilità dovrà essere operato in maniera rigorosa e pregnante, dovendo emergere una condizione di lesione effettiva dei diritti fondamentali, tale da arrecare pregiudizio alla dignità umana.
Tale accertamento dovrà svolgersi, anche e soprattutto, alla luce del dovere di cooperazione officiosa del giudice, in virtù del quale questi è tenuto a svolgere ogni accertamento necessario all'individuazione della situazione oggettiva del paese d’origine.
Se, come si è detto, la Corte ha previsto la necessità dello svolgimento di un’indagine sulle condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione, d’altro canto ha anche sancito l’esigenza di raffrontare tale situazione con quella in cui versa il richiedente nel nostro Paese.
La Suprema Corte, in questo modo, ha inteso svincolare la categoria della vulnerabilità da meri astrattismi, rapportandola alle concrete condizioni di vita personale e familiare del richiedente.
Secondo quanto affermata dai giudici di legittimità, sarà possibile ravvisare i presupposti per la concessione del permesso umanitario solo nel caso di una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita.
La Corte ha effettuato anche un raffronto tra la ratio dell’istituto della protezione umanitaria e quello della protezione internazionale e sussidiaria.
Mentre questi ultimi sono strumentali ad un inserimento stabile nel nuovo Paese come conseguenza di situazioni di vulnerabilità di natura permanente, la protezione umanitaria è preordinata alla tutela di situazioni “tendenzialmente transitorie e in divenire”.
Proprio alla luce di ciò si spiegherebbe la previsione dell’art. 14 c. 4 del D.P.R. 21/2015 il quale consente, in dipendenza di gravi motivi di carattere umanitario ed a seguito della cessazione/revoca dello status di protezione internazionale, il riconoscimento di un permesso di soggiorno di durata esclusivamente biennale (contro i cinque anni riconosciuti per la protezione internazionale).
La Suprema Corte, nel principio di diritto elaborato, ha quindi affermato che la protezione umanitaria può essere concessa solo a seguito dell’accertamento dell’effettiva privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani nel paese d’origine “al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.