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Danno biologico di lieve entità accertabile senza l’esame clinico strumentale (Cass. Civ. sez. VI-3

Esami strumentali non esclusivi nell'accertamento delle micropermanenti.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI-3 Civile, con l'ordinanza del giorno 11/09/2018 n. 22066.

L'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.

In relazione a lesioni subite, il Giudice di Pace accoglieva la domanda di un danneggiato solo a titolo di invalidità temporanea, negando invece il risarcimento del danno correlato all'invalidità permanente, in quanto tale invalidità non era risultata accertata in conformità alla previsione dell'art. 32, c. 3 ter del D.L. n. 1/12 convertito in legge n. 27/2012; in appello, il Tribunale confermava la decisione, aggiungendo che "nell'ambito delle microlesioni sia comunque necessario un accertamento clinico strumentale".

Il danneggiato ricorreva in Cassazione.

Nel solco di precedenti richiami (Cass. 18773/2016, 1272/2018), la Suprema Corte incide ulteriormente, rimarcando che “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l'art. 139, c. 2, del D.Lgs. 209/2005, nel testo modificato dall'art. 32 c. 3 ter, del D.L. n. 1/2012, inserito dalla Legge di conversione n. 27/2012, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale”.

La Corte soggiunge che “ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale”.

 
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