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Il giudice può ridurre i compensi dell'avvocato pattuiti quando eccessivi (Trib. Treviso sez. I

Il giudice può ridurre d’ufficio il compenso professionale dell’avvocato pattuito con il cliente quando risulti manifestamente eccessivo, mediante la clausola generale della buona fede integrativa.

E’ quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Treviso dell’08/10/2018.

La sentenza del Tribunale di Treviso, che ha ridotto d’ufficio il compenso dell’avvocato che era stato pattuito con apposita convenzione con il cliente, si discosta da un consolidato orientamento giurisprudenziale, il quale ritiene che per la determinazione del compenso professionale dell’avvocato il riferimento primario è costituito dall'art. 2233 c.c., che disciplina la materia del compenso del professionista; nella sentenza in questione il giudice basa, però, la riduzione del compenso mediante la clausola generale della buona fede integrativa a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento all'equità contrattuale, motivazione che, però, desta perplessità atteso che il compenso pattuito era nei parametri medi del decreto ministeriale n. 55/2014, e la riduzione è stata da € 2.500,00 ad € 1250,00.

Aggiungasi che il recente D.M. del giorno 08/03/2018 n. 37 ha previsto, un “freno” alla discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso (ovviamente nel caso in cui non vi è stata sul compenso convenzione avvocato-cliente); infatti il citato decreto limita il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare, vietando, così al giudice la liquidazione del compenso all'avvocato “scendendo” sotto una soglia minima.

Anche di recente la Suprema Corte (ordinanza del 10/10/2018, n. 25054) in materia di onorari di avvocato ha ritenuto valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore ai massimi tariffari, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi. Ma già in precedenza la Suprema Corte (Cass. 05/07/1990 n. 7501; Cass. SS.UU. 26/02/1999 n. 103) aveva affermato il riportato principio, e Cass. 23/05/2000 n. 6732 aveva specificato che è precluso al giudice fare riferimento ai criteri di carattere sussidiario quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni latro criterio di liquidazione.

Non si può ignorare che il sistema dei compensi dell’attività professionale svolta dai professionisti iscritti obbligatoriamente in un albo professionale per l’esercizio dell’attività professionale, è regolato dall'art. 2233 c.c.- Tale articolo prevede che “il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene”. E sulla gerarchia delle fonti di determinazione dei compensi professionali di cui al citato art. 2233 c.c., la Corte costituzionale (sentenza 13/02/1974 n. 32) ha riconosciuto la norma non in contrasto con i principi costituzionale.

Nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso. L’autonomia negoziale delle parti nella determinazione del compenso non incontrava – né incontra – quindi alcun limite. Deve escludersi, quindi, la possibilità per il giudice, di ricorrere ad una liquidazione del compenso stesso in misura diversa da quella pattuita, a norma dell’art. 2233 c.c., a prescindere da ogni indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all'importanza dell’opera e al decoro della professione (giurisprudenza consolidata. Cass. 28/04/2011 n. 9488; Cass. 05/10/2009, n. 21235; Cass. 16/01/1986, n. 224). E, come già riportato, non era esclusa la possibilità che tra professionista e cliente fosse pattuito un compenso anche superiore ai massimi tariffari (Cass. n. 25054/2018 cit.; Corte Giustizia europea causa C-565/08 del 29/03/2011).

Le pattuizioni tra le parti risultano, dunque, preminenti su ogni altro criterio di liquidazione, ed il compenso va determinato in base alla tariffa parametrica ed adeguato all'importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione.

Da quanto sopra consegue che mentre nel rapporto cliente avvocato, in caso di stipulazione con il cliente di apposito contratto sul compenso, il giudice in una causa tra cliente e avvocato (il quale agisca per il recupero del credito professionale, com'è per la fattispecie di cui alla sentenza in commento) è vincolato a quanto pattuito per iscritto, nel caso diverso del giudice che deve liquidare le spese di soccombenza, il giudice liquiderà le spese si soccombenza sulla base dei parametri.

In caso di convenzione sul compenso cliente/avvocato, dove non può “intervenire” il giudice, può invece intervenire il codice deontologico forense: i patti relativi alla predeterminazione del compenso dell’avvocato, pur di per sé validi, non possono comunque prevedere compensi sproporzionati all'attività concordata, in ogni caso, all'attività concretamente svolta. Infatti, l’art. 29 c. 4, del vigente codice deontologico forense statuisce che l’avvocato non deve chiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta (fra le tante, Cons. naz. forense 02/03/2014 n. 181).

In ordine alla pattuizione avvocato-cliente occorre ricordare che in base all'art. 13, c. 5, L. n. 247/2012, come modificato dall'art., comma 141, sub 6, lett. d) della L. n. 124 del 2017, l’avvocato ha l’obbligo, al momento del conferimento dell’incarico, di fornire al cliente un preventivo scritto sulla misura del costo della prestazione.

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