La particolare tenuità del fatto è rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello (Cass. Pen. se
La causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, potendo rientrare, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento, per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p.-
Con la sentenza in esame la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito che la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo caratterizzata da un'intrinseca natura di merito, possa essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, ove i punti investiti dai motivi ammissibili dell'appello proposto attengano al merito dei fatti posti a fondamento della responsabilità e agli ulteriori profili di fatto attinenti alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo, al carattere abituale della condotta, ai motivi del delinquere.
La sentenza impugnata aveva negato l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. a un soggetto condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari assumendo che, essendo la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 28/2015 entrata in vigore dopo la sentenza di primo grado ma prima della presentazione dell'atto d'appello, la questione avrebbe dovuto essere dedotta nei termini e nei modi di cui al IV comma dell'art. 585 c.p.p. ovvero con la presentazione di un motivo nuovo e non in sede di discussione dell'appello, come di fatto avvenuto, integrandosi in tal caso la decadenza del V comma dell'art. 585 c.p.p.-
Il ricorrente aveva dedotto la violazione della legge processuale evidenziando che i motivi aggiunti devono riferirsi ai motivi legittimamente posti nel ricorso principale e che nel caso di specie trattavasi di ius superveniens successivo alla sentenza di primo grado.
La Corte di cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza, limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità, accogliendo il relativo motivo.
Preliminarmente ha ricordato come la questione della rilevabilità d'ufficio della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. sia stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamenti contrastanti con riferimento alla sede di legittimità, ritenendosi, in alcune pronunce (Cass. VI n. 7606/2016), la rilevabilità d'ufficio della causa di non punibilità, anche se non dedotta nel corso del giudizio d'appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, in presenza di un ricorso ammissibile e della evidenza in atti dei presupposti della sua applicazione; in altre pronunce (ad es. Cass. III n. 23174/2018), la non deducibilità in cassazione dell'art. 131 bis c.p. laddove tale disposizione fosse in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello, ostandovi l'art. 606 c. 3 c.p.p.-
I giudici di legittimità hanno osservato come le argomentazioni dedotte dal secondo orientamento (come detto, contrario alla rilevabilità d'ufficio della causa di non punibilità nella sede di legittimità), attengano all'intrinseca natura di merito dei presupposti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e si attaglino, pertanto, unicamente alla sede di legittimità, non anche alla sede di merito.
In quest'ultima, infatti, secondo la sentenza che si annota, l'applicazione può essere richiesta in sede di conclusioni, e addirittura rilevata dal giudice senza un'esplicita richiesta di parte, ove l'appello sia ammissibile e i punti investiti dai motivi attengano al merito dei fatti posti a fondamento della responsabilità; tanto, in virtù del principio devolutivo che governa il giudizio d'appello, della natura sostanziale della causa di non punibilità in questione e delle implicazioni procedurali che la sua sussistenza comporta: la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la cui portata generale e sistemica impone l'obbligo di verificare, anche d'ufficio, la sussistenza della causa di non punibilità.
Il suddetto obbligo si impone, a fortiori, secondo la Corte, quando vi sia un'esplicita richiesta, sia pure avanzata per la prima volta in sede di conclusioni nel giudizio d'appello, non essendo la norma entrata in vigore alla data della deliberazione della sentenza di primo grado, come avvenuto nel caso sottoposto al suo esame.
In forza di tali argomentazioni la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per verificare la sussistenza dei presupposti di fatto previsti per l'applicazione della causa di non punibilità invocata.