Notifica di atti giudiziari per posta privata ante 2017 è nulla (Cass. Civ. SS.UU. sent. 10/01/2020
Alla luce della normativa susseguitasi nel tempo, le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 300/2020 affrontano il tema della validità della notifica di atti giudiziari introduttivi di giudizi tributari (applicabile anche agli atti del processo ordinario) a mezzo delle poste private, rilevando quanto segue.
Nel processo tributario le notificazioni sono eseguite: secondo le norme degli artt. 137 c.p.c. e ss. (D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 art. 16 c. 2), tra le quali v'è l'art. 149 c.p.c., che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, in base alle regole dettate dalla L. 20/11/1982, n. 890; oppure mediante consegna diretta all'impiegato dell'amministrazione finanziaria o dell'ente locale; oppure a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16 c. 3, nel testo applicabile ratione temporis al caso trattato).
Il testo del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 applicabile all'epoca dei fatti di causa riservava al fornitore del servizio universale, con ampia dizione, "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
Intervenute già in altra occasione, pronunciandosi avendo riguardo delle norme di adeguamento del processo tributario a quello civile, (Cass. SS.UU. 29/05/2017, nn. 13452 e 13453, punto 3.8), le SS.UU. hanno chiarito che non sussisteva alcuna ragione logica e giuridica per distinguere il regime della notificazione diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale, a che le notificazioni dei ricorsi in materia tributaria rientravano senz’altro nell'ambito della riserva al fornitore del servizio universale contemplata dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4.
Quanto sopra deve essere contestualizzato e letto alla luce del diritto europeo, volto all’armonizzazione delle legislazioni nazionali.
In particolare, con la direttiva n. 2008/6/CE il legislatore dell'Unione, mutando prospettiva rispetto a quanto legiferato in precedenza, ha stabilito che "Gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali ..." (l'art. 7 della direttiva n. 97/67/CE, radicalmente novellato).
Il legislatore italiano, come suo solito, verrebbe da dire, ha dato attuazione con ritardo alla normativa dell’unione.
Nel dettare i principi e i criteri generali per il recepimento della direttiva n. 2008/6/CE, il legislatore delegante ha stabilito che, nel contesto di piena apertura al mercato, "... a far data dal 31/12/2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali" (art. 37 c. 2, lett. a), della Legge delega 04/06/2010, n. 96, pur facendo salvo l'art. 8 della direttiva n. 97/67).
Tuttavia il D.Lgs. n. 261/1999 art. 4 c. 1 come novellato dal D.Lgs. n. 58/2011, ha stabilito che per esigenze di ordine pubblico fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a Poste italiane (alle quali il servizio è stato nuovamente affidato per quindici anni a decorrere dal 30/04/2011, giusta il D.Lgs. n. 58/2011 art. 1 c. 18), tra l'altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari.
Soltanto la L. 04/08/2017 n. 124 art. 1 c. 57, ha comportato, per i profili d'interesse, l'abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10/09/2017.
Nel contesto così delineato la giurisprudenza di Cassazione sottolinea che, nel regime precedente alla novella del 2017, l'operatore di posta privata non rivestiva, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti da lui redatti non godevano di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Cass. 30/01/2014, n. 2035).
Conseguentemente veniva ritenuta inesistente e non sanabile la notificazione di atti processuali eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste italiane, ma da un operatore di posta privata (tra varie, Cass. 31/01/2013, n. 2262; 19/12/ 2014, n. 29021; 30/09/2016, n. 19467; 10/05/2017, n. 11473; 05/07/2017, n. 16628).
Non trattandosi di norma interpretativa, e presupponendo anche il rilascio di nuove licenze alla L. n. 124/2017, si può riconoscere efficacia retroattiva (Cass. 11/10/2017, n. 23887; 03/04/2018, n. 8089; 31/05/2018, n. 13855; 07/09/2018, n. 21884).
Tuttavia vi è da rilevare che al momento dell'esecuzione della notificazione della quale si discute, la vigente direttiva n. 2008/6/CE imponeva già al legislatore italiano l'abolizione di qualsiasi riconoscimento, salvo il ricorrere di determinate, restrittive e rigorose condizioni, di diritti speciali o esclusivi a taluni operatori del servizio postale. L'obbligo di adeguamento al diritto unionale così imposto era già incluso, per conseguenza, tra i principi del diritto nazionale e, con esso, la generale potenziale idoneità dell'operatore di poste private a compiere l'attività di notificazione di atti processuali, indipendentemente dal fatto che ancora pendesse per lo Stato italiano il termine, fissato al 31/12/2010 dall'art. 2 della direttiva n. 2008/6/CE, per mettere "... in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ..." alla direttiva.
La circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato, fino alla L. n. 124/2017, a tale impostazione e ha mantenuto in capo a Poste italiane i suddetti diritti esclusivi e speciali non può conferire loro la forza di "sistema", nel senso di far considerare radicalmente estranea a esso l'attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell'operatore postale privato.
In particolare la prevista astratta possibilità di tale attività rende di per sè riconoscibile la fattispecie della notificazione in quella eseguita da quell'operatore, anche sotto il profilo soggettivo (in base alle precisazioni di Cass. SS.UU. nn. 14916 e 14917/16, cit., che ha esaminato il regime della notificazione del ricorso per cassazione, ma che ha dettato principi di chiaro valore espansivo). Non v'è quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica (Cass. SS.UU. 04/07/2018, n. 17533, punto 9.1.5), perchè l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo.
Resta, tuttavia, la difformità di tale attività dalla concreta regolazione interna vigente. E, sotto tale profilo, rileva in particolare la mancata adozione della disciplina inerente al necessario titolo abilitativo (di cui, quindi, il soggetto operante nel caso di specie era sicuramente sprovvisto).
La Cassazione ritiene pertanto la notifica nulla e in quanto nulla, la notificazione sanabile, per esempio con la costituzione in giudizio della controparte.
La Cassazione formula pertanto il seguente principio di diritto.
In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20/02/2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124/2017, e tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione della controparte.