Avvertimento ex art. 144 disp. att. c.p.p. se il conducente è troppo ubriaco
Cass. Pen. Sez. IV n. 36048 del 13/09/2022
L'art. 144 disp. att. c.p.p. riconosce il diritto all'indagato che viene sottoposto agli accertamenti di cui all'art. 356 c.p.p di essere avvertito dalla polizia giudiziaria della facoltà di farsi assistere da un avvocato.
In virtù della detta norma la polizia giudiziaria deve dare avviso alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, necessità che, secondo l'arresto in commento, perde il suo scopo finale se l'imputato è troppo ubriaco e quindi non pienamente in grado di comprendere quanto sta accadendo.
Nel caso caso esaminato dalla consulta il conducente di un autoveicolo viene condannato a 1 anno e due mesi di arresto e a € 4.800,00 di multa perché ha condotto un autoveicolo in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,18 gr/l e a causa di tale condizione, ha provocato un incidente.
L'imputato nel ricorrere in Cassazione a mezzo difensore ha contestato alla Corte di Appello di Genova di non aver ritenuto inutilizzabili i risultati degli accertamenti visto che non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento del tasso alcolemico.
Ai sensi dell'art 114 disp.att. c.p.p come detto, a garanzia del diritto di difesa del cittadino, l'avviso del diritto di essere assistiti da un difensore deve essere comunicato alla parte ogni volta che venga compiuto un accertamento come quello del tasso alcolemico.
Contesta altresì il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché negate sulla base di una motivazione ritenuta superficiale, ossia che la correttezza dell'imputato non era sufficiente per la suddetta concessione.
Il ricorso però è stato dichiarato inammissibile dalla IV sezione della Corte di Cassazione.
Manifestamente infondato è stato ritenuto il primo motivo in quanto l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p presuppone che "il soggetto destinatario dell'avviso si trovi in condizione tale da non poter comprendere quanto gli viene detto, tuttavia, l'atto, proprio perché urgente, non può essere differito, pena il vanificarsi dello scopo a cui è preordinato".
Per questo la Cassazione ha già precisato che "in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, che non è configurabile a carico della polizia giudiziaria operante l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta, sicché in casi di tal fatta l'avviso può essere pretermesso".
E poiché nel caso di specie l'imputato si trovava in un forte stato di alterazione alcolica, correttamente la Corte di Appello, secondo la Cassazione, ha ritenuto che l'avviso poteva essere anche non dato.
Manifestamente infondato anche il secondo motivo perché la Corte, in quanto giudice di legittimità, non può sindacare la valutazione del giudice in merito al riconoscimento delle attenuanti, a meno che la motivazione con cui le nega non risulti contraddittoria. Ipotesi che nel caso di specie non sussiste, in quanto l'imputato è stato assente nei vari gradi del giudizio e comunque la censura sul punto è generica e non ha valorizzato le ragioni per le quali le attenuanti dovevano essergli riconosciute.
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