Configurabilità della particolare tenuità nella guida in stato di ebbrezza (Cass. Pen. 31843/23)
L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, dev’essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un contesto di pericolo significativo in termini di non esiguità, e non con riguardo alla mera integrazione degli elementi che compongono la condotta tipica ovvero la circostanza aggravante dell’averla tenuta dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Questo è quanto affermato dalla sentenza in commento che muove dal ricorso presentato dall'imputato condannato nel giudizio di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dalla circolazione in orario notturno.
La difesa del ricorrente articolava plurimi motivi, contestando la regolarità dello strumento utilizzato per l’esecuzione dell'alcoltest, la mancata conversione della pena, la mancata concessione della sospensione condizionale e, per quel che maggiormente interessa, il diniego della particolare tenuità del fatto in ragione della mera sussistenza degli elementi integrativi del reato (lo stato di alterazione emergente dal tasso alcolemico riscontrato, 0,85 g/l, e dai relativi elementi sintomatici, occhi lucidi e alito alcolico), oltre che della circostanza aggravante della circolazione in orario notturno, a fronte dell’assenza di circostanze tali da far propendere per una non particolare tenuità del pericolo ricollegate alle concrete modalità di guida e alle relative circostanze di contesto.
Come noto, la disposizione normativa che prevede la non punibilità per tenuità del fatto persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio.
Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta poiché non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica ma è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore, tanto che quando la norma si riferisce testualmente alle modalità della condotta, essa non si interessa della condotta tipica, ma ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza rispetto alle quali nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato e sulle sue conseguenze: quelli ora menzionati sono principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (SS.UU. n. 13681 dek 25/02/2016) cui la giurisprudenza si è più volte richiamata.
In particolare, in ma
Si veda in particolare:
- Cass. Pen. Sez. IV sent. 03/12/2018 n. 54018: secondo cui “L’elevato tasso alcolemico rilevato nel sangue non è sufficiente ad escludere l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto" ; nella fattispecie i giudici di merito avevano negato la particolare tenuità, perché il valore del tasso alcolemico riscontrato era molto al dì sopra dei valori soglia minimi, tanto da integrare la fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 186 c. C.d.S.- Secondo la Suprema Corte tale decisione, parametrando i valori del tasso alcolemico ai minimi assoluti anziché al valore minimo dell’autonoma fattispecie contravvenzionale contestata, ha erroneamente applicato il principio secondo cui la causa di non punibilità in oggetto, in quanto configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tasso alcolemici accertati
- Cass. Pen. Sez. IV sent. 25/03/2019 n. 12863: con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del PM ritenendo che l’impugnata sentenza avesse fatto corretta applicazione dei principi in materia laddove aveva dato conto della limitata incidenza dell’entità del tasso alcolemico sulla persona dell’imputato che, ad esclusione degli occhi lucidi e del forte alito vinoso, non presentava ulteriori e più importanti segni di ebbrezza, del fatto che gli operanti non avevano segnalato comportamenti di guida inadeguati, né difficoltà a parlare né, ancora, incertezze nei movimenti sicché, il Giudice aveva reputato “0davvero tenue il pericolo conseguente, nella specie, all’assunzione di alcool”. E, correttamente riportandosi ai canoni dell'art. 133 c.p., valutata la condotta dell’imputato antecedente e susseguente al reato, l’aveva reputata corretta ed incensurabile;
- Cass. Pen. Sez. IV sent. 30/10/2019 n. 44171: che ha ritenuto sussistente il difetto di motivazione da parte del giudice di merito che aveva negato la particolare tenuità del fatto;
- Cass. Pen. Sez. IV sent. 22/05/2020 n. 15695: che ha riconosciuto la particolare tenuità nel caso di guida in stato di ebbrezza, di notte con tasso 1,04, senza incidenti e per soggetto senza precedenti;
- Cass. Pen. Sez. IV sent. 29/03/2021 n. 11655: che ha riconosciuto la particolare tenuità nel caso di guida in stato di ebbrezza con tamponamento senza feriti;
- Cass. Pen. Sez. IV sent. 30/09/2021 n. 35825: che ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ragione del fatto di particolare tenuità, trattandosi di soggetto incensurato, non aduso all’assunzione di sostanze alcoliche e pertanto di condotta occasionale e circoscritta, accompagnata da spirito di collaborazione e dalla persistente capacità di autodeterminazione; e sotto diverso profilo, per la particolare tenuità dell’offesa, atteso che non si erano prospettati pericoli concreti per la circolazione ma si era trattato di un controllo routinario senza che risultassero palesate condotte inappropriate o pericolose.
Con la sentenza in esame la Sezione assegnataria del ricorso ha accolto le censure relative alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto osservando come tale istituto si possa configurare con riferimento a ogni fattispecie criminosa, e pertanto anche con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che la presenza di soglie di punibilità all’interno dell’articolato normativo, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, non è in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità: il giudizio di particolare tenuità deve, infatti, avere riguardo non già agli elementi che integrano la condotta tipica ma alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e all’esiguità del danno o del pericolo, in quanto è in relazione ad essi che si deve considerare se l’offesa sia particolarmente tenue.
I giudici territoriali, secondo la Corte, non avrebbero fatto corretta applicazione di tali principi poiché non avrebbero verificato se l’imputato aveva generato un contesto significativamente pericoloso, ma avrebbero valorizzato gli stessi elementi integranti la condotta tipica: superamento della soglia minima (0,80 g/l), presenza di tipici sintomi dello stato di ebbrezza, riferimento al mero dato temporale della guida in ora notturna, integrante la circostanza aggravante.
Secondo i giudici di legittimità non si può escludere l’istituto della non punibilità solo per la contestazione della circostanza aggravante, senza che si valuti la pericolosità del contesto in relazione al dato temporale.
Hanno, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio per l’applicazione del seguente principio di diritto:
“L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, dev’essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un contesto di pericolo significativo in termini di non esiguità, e non con riguardo alla mera integrazione degli elementi che compongono la condotta tipica ovvero la circostanza aggravante dell’averla tenuta dopo le ore 22 e prima delle ore 7”.
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