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Illegittimo l'autovelox posto a meno di 1 km dal segnale col limite di velocità Cass. Civ. 25544/23

Con la sentenza in esame la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per dettare nuovi limiti all'uso degli autovelox.

La vicenda trova la sua origine dal ricorso proposto da un automobilista innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente avverso un verbale di contestazione dell'eccesso di velocità rispetto al limite vigente di 70 km/h - per violazione dell'art. 142 c. 9 C.d.S. elevato dalla Polizia Locale.

La contestazione predetta prevedeva il pagamento sanzionatorio di € 550 e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.

L'opposizione a sanzione amministrativa intentata dall'automobilista faceva leva, tra le altre doglianze, sul mancato rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale riproducente il limite di velocità vigente sul tratto di strada e l'apparecchiatura autovelox, come imposta dall'art. 25 c. 2 della L. 120/2010.

L'opposizione alla sanzione amministrativa veniva respinta in primo grado dal Giudice di Pace mentre veniva accolta dal Tribunale in funzione di Giudice dell'appello.

Proponeva ricorso per Cassazione l'Unione dei Comuni - da cui dipendeva la Polizia Locale che aveva elevato la contravvenzione - sostenendo che, nel caso di specie, andasse disapplicato il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 di attuazione dell'art. 25 c. 2 della L. 120/2010 atteso che, secondo le tesi della parte ricorrente, l'ambito di applicazione della predetta norma - che impone la distanza di un chilometro tra segnale che impone il limite di velocità e la postazione autovelox - sarebbe limitato al caso in cui vi sia un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità e non di un segnale che ripeta, in modo inalterato, il limite precedente.

Si fa riferimento al caso in cui, l'utente della strada - che si immette nel nuovo tratto viario provenendo da altra strada - incontra, dopo l'intersezione, un nuovo limite di velocità.

Il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 dispone: "Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento".

Secondo la parte ricorrente tale disposizione andrebbe disapplicata in quanto irragionevole con riferimento all'art. 3 della Costituzione, considerato che pone sullo stesso piano il caso di chi proviene da una strada in cui il limite di velocità è inferiore - e si immette su un tratto viario in cui il limite è superiore - e quello esattamente opposto, in cui il privato proviene da un tratto stradale ove il limite di velocità è maggiore rispetto a quello vigente dopo l'intersezione.

La Suprema Corte con l'ordinanza in commento, rigettando il ricorso, ha considerato tale interpretazione del tutto insostenibile, atteso che il segnale di limite di velocità, prescrivendo un divieto, segnala, in ogni caso, un'imposizione, indipendentemente dall'esistenza di un precedente limite e dall'entità di tale limite.

A nulla rileva, per di più, la prova che l'utente della strada si sia effettivamente immesso dal tratto di strada ove, nel caso di specie, vigeva il limite di 50 km/h - inferiore rispetto a quello di 70 km/h vigente dopo l'intersezione - considerato che il verbale di violazione del Codice della strada risultava viziato per la questione oggettiva del posizionamento dell'autovelox ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale di limite di velocità.

 

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