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Presupposti di validità della notifica fatta al portiere dello stabile (Cass. Civ. 28093/23)

E' nulla la notifica di un atto eseguita a mezzo del servizio postale con la consegna del plico al portiere dello stabile se nell'avviso di ricevimento non viene dato atto del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell'assenza delle persone abilitate alla ricezione (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio).

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28093/2023, pubblicata il 05/10/2023.

La vicenda trae origine da un provvedimento della Corte di Appello che dichiarato inammissibile il gravame proposto da un avvocato avverso una sentenza del Tribunale per nullità della notifica dell’atto di appello eseguita a mezzo del servizio postale, in quanto eseguita in violazione degli artt. 3 e 11 della L. n. 53/94. Nullità che non era stata sanata dalla successiva rinnovazione.

ll plico era stato consegnato al portiere dello stabile dello studio del legale del domiciliatario della parte appellata e nell’avviso di ricevimento della raccomandata non risultava indicata la qualità del soggetto che aveva ricevuto l'atto, ma esclusivamente il nominativo di questo, privo di qualunque specificazione in ordine al suo rapporto con il destinatario.

Pertanto, il legale sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo, tra i motivi dell’impugnazione della sentenza della Corte di Appello, la violazione degli artt. 3 e 11 L. n. 53/94, dell'art. 156 c.p.c. in relazione all’art 160 c.p.c. e del principio della tassatività delle nullità.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che:

- in tema di notifica a mezzo del servizio postale, la L. n. 890/1982 consente, non diversamente da quanto dispone l’art. 139 c.p.c. per la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell’assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva;

- l’ufficiale postale o l’ufficiale giudiziario deve dare atto nell’avviso di ricevimento o nella relata dell’assenza o rifiuto delle persone alle quali la copia deve essere consegnata;

- l’assenza del destinatario e delle persona alle quali la copia deve essere consegnata in ordine preferenziale non può desumersi o ritenersi altrimenti implicata dalla consegna stessa del piego al portiere. Un tale ragionamento equivarrebbe a eludere l’attestazione e, con essa, la necessità di osservare l’ordine di preferenza nella consegna, che resterebbe di fatto vanificato.

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