top of page

Danno per perdita di capacità lavorativa generica è sussumibile nel danno patrimoniale (Cass. Civ. s

Nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all'interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata - e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione - soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all'ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura.

È questo l’articolato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, che ha cassato la sentenza impugnata in quanto “ha svolto un erroneo procedimento di sussunzione e, dunque, ha falsamente applicato l'art. 1223 c.c. ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica”.

Nello specifico, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto nella fattispecie “di non poter stabilire eventuali ripercussioni sulla futura capacità lavorativa di C.G., perchè studente di ragioneria al momento del sinistro e, quindi, privo di ogni fonte di reddito. Parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che con elevato grado di probabilità, il minore avrebbe terminato gli studi e svolto l'attività di ragioniere o altra specifica attività lavorativa da cui trarre fonte di reddito".

Ma per la Suprema Corte “la riportata motivazione è errata in iure”.

Essa è partita correttamente dal convincimento che nella specie venisse in rilievo solo una lesione della capacità lavorativa generica, ma lo ha fatto sulla base dell'erronea considerazione che tanto derivasse dal “non essere stata data dimostrazione che l'abbandono degli studi da parte del C. fosse dipeso dai postumi del sinistro e che, dunque, non fosse stato dimostrato che il medesimo, completandoli, avrebbe perso la possibilità di dispiegare la sua capacità lavorativa come ragioniere, cioè secondo le potenzialità (le chances) che gli garantiva la consecuzione del relativo diploma”.

In pratica, secondo il giudice di legittimità, “la dimostrazione di non aver potuto conseguire il diploma a causa del sinistro assumeva solo il significato di elemento per valutare il danno da perdita di una capacità lavorativa generica in una possibile proiezione futura come capacità lavorativa specifica e, quindi, come criterio di stima delle possibili conseguenze dannose”.

In ragione di queste considerazioni, quello che, dunque, i giudici del merito potevano imputare al C. era la mancata dimostrazione non già della perdita di una capacità lavorativa specifica di ragioniere, bensì della perdita della possibilità di realizzare la chance di fare il ragioniere. Ma, prosegue la Suprema Corte, “la mancata dimostrazione di tale perdita lasciava invece impregiudicata la questione dell'esistenza di un danno alla capacità lavorativa come tale, cioè appunto come capacità lavorativa generica”. Ne segue allora che i giudici di primo e secondo grado avrebbero dovuto valutare e quantificare tale danno.

L’errore dei giudici del merito consiste, in effetti, nel aver fatto derivare, dalla mancata dimostrazione che il C. avrebbe probabilmente svolto l'attività di ragioniere o un'altra attività, la conseguenza che il danno alla capacità lavorativa generica doveva liquidarsi nel quadro del danno non patrimoniale, senza considerare che nella fattispecie “non ricorreva la situazione di mancanza di dimostrazione di elementi concreti per desumere una incidenza sulla capacità lavorativa generica, atteso che lo stesso c.t.u. aveva indicato una incidenza delle lesioni sia sulla capacità di attendere a lavori in piedi, sia su quella di attendere a lavori intellettuali, e considerato che tale incidenza, consistente in una qualche difficoltà nel primo caso ed in minimi risvolti negativi per l'altra, comunque, evidenziava che il medesimo c.t.u. aveva ipotizzato un danno per riduzione della resistenza al lavoro e, quindi, una perdita di chance di poter svolgere lavori richiedenti quella qualità”.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page