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Principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne e obbligo di mantenimento (Cass. Civ. sez. I ord. 5177/2024)

La Cassazione con l'ordinanza di commento ricorda che l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni.

Nel caso in esame, la Corte di appello di Firenze aveva confermato gli esiti cui era giunto il Giudice di primo grado in relazione al rigetto della richiesta di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, ritenendo, in particolare, giustificata la permanenza a carico dell'ex coniuge del contributo di mantenimento in favore della figlia, anche se la stessa aveva ormai 29 anni.

Il Giudice di secondo grado aveva infatti evidenziato che la giovane "era affetta da un disturbo della personalità di tipo borderline" e che tale stato patologico avesse inciso sulla vita della figlia, la quale non poteva "allo stato ritenersi avere uno sviluppo ordinario e di normalità richiedibile ai suoi coetanei", escludendo di conseguenza la giurisprudenza concernente l'autoresponsabilità del figlio maggiorenne.

Avverso la decisione dei giudici di secondo grado la parte soccombente aveva depositato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che, dal canto suo, ha ritenuto fondati i motivi proposti da parte ricorrente ed ha accolto il ricorso rinviando la causa alla Corte d'appello di Firenze.

Rispetto alla contestazione formulata dal ricorrente in ordine all'esclusione del principio di autoresponsabilità, operata dal Giudice di secondo grado, del figlio maggiorenne in tema di obbligo di mantenimento, la Corte ha anzitutto ripercorso la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo la quale "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare (…) le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo", posto ad ogni modo che "il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione".

Ne consegue, ha spiegato il Giudice di legittimità, che l'onere della prova, in relazione ai presupposti che fondano il diritto al mantenimento, è posto a carico della parte richiedente.

Sempre in ordine all'onere probatorio, inoltre, per il figlio adulto, in ragione del principio di autoresponsabilità, la prova a suo carico è particolarmente rigorosa, dovendosi considerare tutte le circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano il "mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa".

La Corte ha evidenziato che i principi in tema di obbligo di mantenimento del figlio adulto non soffrono eccezioni "ove il figlio ultramaggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare (..) le condizioni di grave handicap che comporterebbero automaticamente l'obbligo di mantenimento".

Posto quanto sopra, la Suprema Corte ha dunque concluso il proprio esame, affermando che il Giudice di secondo grado, qualora avesse ritenuto che in considerazione dell'età della figlia, il mantenimento della stessa si fosse protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, avrebbe dovuto rivedere quanto in precedenza disposto in tema di assegno di mantenimento.

Se, al contrario, il Giudice di merito avesse ritenuto ancora legittimo il mantenimento della figlia adulta, il rilievo dell'esistenza di una patologia non integrante gli estremi di un handicap grave, non sarebbe stato di per sé sufficiente a fondare la permanenza del mantenimento.

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto di dover rinviare l'esame di merito alla competente Corte territoriale, la quale, nell'ambito del nuovo esame della causa, sarà tenuta ad attenersi ai principi enunciati in sede di legittimità.

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